Comunicato del 17 febbraio 2006

Approvato in gran segreto il recepimento della direttiva 2004/48. Ennesimo ampliamento dei poteri delle major dell’audiovisivo.
Con la scusa del recepimento della (“discutibile”) direttiva 2004/48, (a cui si aggiunge la “direttiva Frattini” prossima ventura) le major dell’audiovisivo tentano di aggravare le responsabilità  dei provider e mettono a rischio la libertà  della rete.
E’ di questi giorni la notizia dell’imminente approvazione di un decreto legislativo che “recepisce” la direttiva 2004/48/CE (l’ennesimo provvedimento comunitario che si occupa di “protezione della proprietà  intellettuale”).
La direttiva in questione consente agli Stati membri di garantire ai titolari dei diritti di proprietà  intellettuale “leve giudiziarie” ancora più vessatorie e aggressive di quelle ““ già  esageratamente invasive – messe a disposizione dalla legge italiana.
E’ evidente che questo provvedimento non ha alcun carattere di urgenza. E’ sintomatico che a Camere sciolte si ricorra a un iter straordinario di delega al governo per produrre una norma infestata di discutibili interpretazioni e di intenzionali distorsioni lessicali.
Grazie all’ambiguità  nella definizione di concetti fondamentali (come per esempio l’equiparazione fra “proprietà  intellettuale” ““ cioè il diritto d’autore ““ e la “proprietà  industriale” ““ cioè marchi e brevetti; o la vaga definizione di “intermediario” che presta servizi a chi viola i diritti di proprietà  intellettuale) la direttiva ha consentito al legislatore italiano (debitamente “ispirato”) di stravolgere ulteriormente un testo già  di per sè estremamente sbilanciato in favore degli interessi dei “soliti noti”. Il risultato pratico è che il decreto legislativo contiene alcune norme che pur non esplicitamente rivolte all’internet, sono ““ palesemente ““ concepite per essere applicate a provider e utenti. Dal che si deduce chiaramente che l’obiettivo del decreto legislativo è quello di colpire gli ISP mettendoli nelle condizioni di dover “immolare” i propri utenti per non subire pesanti richieste di risarcimento.
L’obiettivo in questione è perseguito con tutte le armi del “maneggio” politico. Da strumentali “errori di traduzione”, all’uso di definizioni volutamente vaghe, all’ampliamento non autorizzato del campo di applicazione della direttiva per finire con la “dimenticanza” di quelle parti della direttiva che impongono doveri e responsabilità  ai “titolari” dei diritti.

Un esempio di uso strumentale degli errori di traduzione è la trasposizione dell’art.6 della direttiva, che fissa le condizioni alle quali il giudice può concedere un provvedimento di urgenza in caso di violazioni.
L’articolo in questione è intitolato nel testo portoghese “prova”, nel testo spagnolo “pruebas”, nel testo francesce “preuves”, nel testo tedesco “beweise”, e nel testo italiano “elementi di prova”. Ma il legislatore italiano ha preferito affidarsi al solo testo inglese che usa la parola “evidence” (che quando è definita “circumstantial” può essere intesa come “indizio”) per inserire nel testo del decreto legislativo il significato sbagliato. Cosଠfacendo è possibile ottenere provvedimenti di urgenza senza dover fornire “troppe spiegazioni” (è noto che gli “indizi” sono molto meno di una “prova”).

A questo si aggiunge che manca un limite espresso (siamo alla vaghezza delle definizioni) al significato attribuibile al termine “intermediario”. Lasciando il testo cosଠcom’è, si può arrivare a considerare responsabile di un illecito anche un corriere espresso perchè può trasportare merce contraffatta. E dunque un ISP perchè tramite la sua rete qualche utente commette degli illeciti.
Sarebbe stato necessario ““ come peraltro si accenna nella direttiva ““ specificare che la norma si applica solo a chi volontariamente e consapevolmente mette a disposizione servizi internet per fini illeciti.

Come se non bastasse, (e siamo all’eccesso di delega) si cerca di “regolare la rete” tramite le modifiche alla legge sul diritto d’auotre, non ostante il considerando n.16 della direttiva dica ESPRESSAMENTE che sono al di fuori della 2004/48 sia le questioni sul software (1991/250/CE) sia quelle sul diritto d’autore nella società  dell’informazione 2001/29) e non ostante il concetto sia ribadito nell’art. 9 della direttiva che ESPRESSAMENTE ricorda che le misure d’urgenza in relazione ai servizi di comunicazione elettronica sono regolate dalla dir.2001/29/CE recepita in Italia con il DLGV 68/03.
Nessuna traccia nel decreto legislativo, poi, del richiamo alla dir. 31/2000 recepita in Italia con il DLGV 70/2003 a cui è riservata la definzione delle responsabilità  dei provider.

Significative sono, infine, le omissioni del testo italiano che “dimentica” di riprendere quella parte della direttiva (nello specifico. L’art.7 comma 2) che stabilisce la possibilità , per chi “subisce” l’azione dei titolari dei diritti e poi risulta “innocente” di chiedere i danni.

E’ inevitabile il sospetto che tutte queste manipolazioni siano intese a favorire con poco comprensibile fretta ristretti e specifici interessi privati a danno continuo e sistematico di tutti i cittadini e delle imprese che tengono in piedi l’internet italiana. Si predica tanto su innovazione e sulla società  dell’informazione, ma poi sono queste ““ ancora una volta – le assurde costrizioni che vengono imposte.