Ancora norme incivili
con il pretesto della “protezione di minori”
Il 23 gennaio 2006 il Parlamento ha approvato definitivamente la modifica alla sciagurata legge 269/98 (che, con la scusa della tutela dei minori, stabiliva inaccettabili estensioni dei poteri di polizia, come per esempio la possibilità dello spaccio di pornografia di Stato).
Le “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet” (questo il nome della legge) aggiungono altra “barbarie legale” allo stato di fatto e riducono ulteriormente i confini dell’applicabilità dei principi di civiltà del diritto e di libertà fondamentali del cittadino.
L’articolo 4 della legge introduce il reato di “pornografia virtuale” definita come “immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto, non associate in tutto in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. La vaghezza dei concetti espressi nella norma (la cui definizione implicherebbe serie considerazioni di tipo filosofico, e di notevole rilevanza pratica, sul significato di alcuni concetti) si presta a interpretazioni strumentali e discrezionali che vanno a incidere addirittura sul condizionamento del pensiero.
L’articolo 14 bis istituisce l’ennesimo Centro nazionale, questa volta per il “contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET” (il maiuscolo è nel testo della legge). Che serve a raccogliere, catalogare e verificare le segnalazioni dei siti “incriminati”, i gestori e i beneficiari dei pagamenti.
La norma sopra citata “fa il paio” con nuovi obblighi dei provider che vengono ““ di fatto e di diritto ““ trasformati in veri e propri “poliziotti” con obblighi di controllo e segnalazione.
I provider sono obbligati a:
““ segnalare al centro nazionale, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti;
““ conservare per almeno 45 giorni il materiale oggetto della segnalazione
““ pagare una multa salata in caso di mancata segnalazione;
““ adottare i filtri decisi dal ministero delle comunicazioni e dalle associazioni dei provider;
““ pagare una multa salata per mancata adozione dei filtri
Inoltre, è fatto obbligo ai gestori di sistemi di pagamento di segnalare alle banche o agli uffici postali l’uso di sistemi di pagamento per l’acquisto di materiale pedopornografico, al fine di convocare il cliente a fornire chiarimenti.
In sintesi, quindi, questa inqualificabile normativa:
““ Sposta l’applicazione della sanzione dalla detenzione e diffusione di immagini reali prodotte vessando i minori, a ipotesi estremamente vaghe in cui le immagini possono essere anche artificiali e non presuppongono l’impiego di immagini a sfondo sessuale (per cui è punita anche l’elaborazione grafica di un disegno o di una foto “normale”). Con il chiaro intento di sanzionare penalmente ANCHE disfunzioni patologiche meritevoli di trattamento psichiatrico e non di sanzioni penali (come era da sempre stato nel codice penale, che punisce fatti e non malattie).
““ Istituisce un Moloch (il centro nazionale antipedopornografia) che al di fuori di ogni controllo della magistratura esegue attività di indagine, segnalazione, ed è destinatario di una impressionante mole di informazioni sulle attività di imprese e cittadini, oltre ad avere il potere di segnalare a istituti di credito e poste italiane gli usi degli strumenti di pagamento finalizzati all’acquisto di materiale pedopornografico (e non si capisce come lo possa fare senza “entrare nel merito” delle transazioni ““ cioè sfruttando intercettazioni o altri sistemi intrusivi).
““ Obbliga i provider – a pena di pesanti sanzioni – a usare filtri di Stato, controllare, spiare e denunciare le attività dei propri clienti.
E’ evidente che la (finta) tutela dei minori ““ come l’abusato pretesto della “lotta al terrorismo” ““sono, ancora una volta, “cavalli di troia” per raggiungere tutt’altri obiettivi. Stabiliti questi princà¬pi, è ora facilissimo estenderli anche ad altri ambiti variamente repressivi e liberticidi, come il diritto d’autore, la manifestazione di opinioni scomode o la lotta politica ““ con le conseguenze che è facile immaginare.
Giova ripetere, come in ogni altra considerazione riguardante questo genere di norme, che si tratta di provvedimenti inutili e inefficaci nella prevenzione e repressione di attività criminali, mentre si approfitta dello sdegno, paura e turbanento suscitati dal maltrattamento e sfruttamento dei bambini, o dalle aggressioni terroristiche, per aprire pericolosi percorsi di invadenza e repressione delle libertà civili.
Cosଠcome è desolante constatare, anche questa volta, che i parlamentari e i mezzi di informazione ““ per non occuparsi di un tema “scomodo” o non rischiare di essere stupidamente o strumentalmente etichettati come “amici dei pervertiti” ““ abbiano lasciato commettere l’ennesimo liberticidio, aggravato dall’essere (strumentalmente) perpetrato in nome della protezione di soggetti che, in realtà , di ben altra tutela avrebbero bisogno.