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Art. 2 – Scopi
L’Associazione è indipendente da partiti o movimenti politici e non persegue fini di lucro.
Si propone lo studio e la soluzione dei problemi comuni agli associati nonché la tutela della libertà e degli interessi degli utenti di servizi telematici ed in generale lo sviluppo ed il miglioramento dellacomunicazione telematica in tutti i suoi aspetti.
In particolare, si propone di svolgere le azioni ed intraprendere le iniziative più opportune per:
* promuovere lo sviluppo della telematica come strumento di informazione, arricchimento culturale e libero scambio di notizie ed opinioni;
* tutelare gli interessi degli utilizzatori della comunicazione telematica ovvero di chiunque ne faccia uso personale o collettivo, per motivi culturali, di studio, di lavoro, di corrispondenza personale o per divertimento e passatempo;
* contribuire all’arricchimento di esperienza e conoscenza fra i propri soci e fra tutti gli utilizzatori di servizi telematici;
* raccogliere e diffondere informazioni, dati e notizie finalizzate ad una maggiore comprensione e familiarità – sia riguardo all’opinione pubblica, sia presso gli organi di informazione – del mondo della telematica e della sua fondamentale importanza in ogni aspetto delle moderne società civili;
* promuovere un uso corretto e civile degli strumenti telematici da parte dei suoi associati come di tutti gli utilizzatori;
* difendere in tutti i modi – anche con opportuni interventi presso le pubbliche autorità , enti, istituzioni, associazioni in Italia ed all’estero – la libertà di chiunque usi la comunicazione telematica per esprimere il proprio pensiero in ogni sua forma;
* denunciare e combattere le violazioni etiche e tecniche, i comportamenti che danneggiano il normale svolgimento delle attività telematiche, nonché ogni azione o condizionamento da parte dell’autorità pubblica o dei gestori di servizi che risulti repressiva, prevaricatoria o tale da limitare la libertà ed i diritti degli utenti;
* collaborare, anche su scala internazionale, con altre associazioni, organizzazioni od enti che perseguono fini analoghi.
L’Associazione si ispira ai principi ed alle finalità della Electronic Frontier Foundation.
Art. 3 – Appartenenza all’Associazione
Possono appartenere all’Associazione, in qualità di soci ordinari, tutte le persone che, in possesso dei diritti civili utilizzano servizi telematici od abbiano interesse ad approfondire la loro conoscenza di questo argomento; e non abbiano, secondo le valutazioni del Consiglio Operativo o dell’Assemblea, attività od impegni che siano in contrasto con le finalità dell’Associazione.
Potranno inoltre appartenere all’Associazione, esclusivamente nella qualità di soci sostenitori, entità collettive operanti nel settore telematico, siano liberi sistemi senza fini di lucro (BBS), organismi didattici od altri centri culturali o di studio, od anche imprese private; non è tuttavia finalità della Associazione promuovere o difendere interessi commerciali di specifiche categorie d’impresa.
Le domande di iscrizione (sia dei soci individuali, sia dei soci sostenitori) dovranno essere approvate dal Consiglio Operativo o da una commissione da esso designata.
Art. 4 – Categorie di associati
Gli associati possono appartenere a quattro categorie:
* A. Associati ordinari
Godono di tutti i diritti associativi e del diritto di essere eletti alle cariche associative. Pagano la normale quota associativa.
* B. Associati studenti
Sono considerati “studenti” tutti coloro che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno di età e coloro che non hanno ancora iniziato la loro vita di lavoro e perciò non hanno reddito, od hanno una bassa ed irregolare fonte di reddito.
Gli associati “studenti” pagano una quota ridotta ed hanno gli stessi diritti dei soci ordinari fuorché quello di essere eletti alle cariche associative.
Il consiglio Operativo può accettare l iscrizione a quota ridotta, indipendentemente dall’età , di persone che si trovano in particolari difficoltà economiche o, disponendo di risorse limitate, svolgono un compito meritevole ed oneroso, come la gestione di sistemi telematici gratuiti.
* C. Soci sostenitori, come definiti nell’art. 3
Ciascun socio sostenitore avrà la facoltà di designare una persona che lo rappresenti nelle assemblee e nella altre attività associative.
I delegati dei soci sostenitori, se non sono iscritti a titolo personale all’Associazione, non possono essere eletti alle cariche associative se non nel Consiglio Operativo nei limiti indicati all’art. 13.
* D. Soci onorari
L’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Operativo, potrà nominare soci onorari persone che abbiano dato un particolare contributo allo sviluppo ed alla comprensione della telematica o alla difesa della libertà di comunicazione.
I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono essere eletti alle cariche associative.
Art. 7 – Norme di comportamento
Gli associati, nelle loro attività telematiche e nella loro partecipazione alla vita associativa, devono tenere un comportamento corretto e civile, evitare comportamenti lesivi della libertà e dignità di altri utenti, rispettare (e, per quanto nelle loro possibilità , far rispettare ad altri) le norme stabilite dal codice di comportamento.
é comunque chiaro che, come stabilito dall’art. 9, l’associazione rispetta totalmente la libertà individuale in tutte le sue forme e non può esprimere valutazioni sul comportamento personale degli associati e sulle loro scelte di vita, anche nel caso che queste escano dagli abituali schemi delle convenzioni sociali.
Art. 8 – Giudizi e sanzioni
Nel caso in cui ad un associato siano addebitati fatti non conformi al corretto comportamento la questione può essere sottoposta, su richiesta di un altro associato, al Comitato di Garanzia.
Qualora, dopo gli opportuni approfondimenti (nell’ambito dei quali deve essere garantito il diritto dell’associato sottoposto a critica di far valere le sue argomentazioni) il comitato di Garanzia ritenga giustificate le mozioni esposte nei confronti di un associato per violazioni dello spirito o della forma delle norme di comportamento indicate nel presente statuto e nel codice di comportamento, il Consiglio Operativo potrà disporre di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità del fatto, che potranno consistere in:
* (a) monito personale, il cui contenuto viene comunicato solo all’interessato;
* (b) monito pubblico, di cui vengono informati tutti gli associati;
* (c) sospensione dalle attività dell’associazione
(qualora la sospensione comminata sia superiore a tre mesi l’Assemblea sarà chiamata a ratificare tale decisione).
Qualora il Consiglio Operativo ritenga che la natura dei fatti addebitati sia di particolare gravità potrà proporre all’Assemblea l esclusione dall’Associazione. Nel periodo fra la proposta di esclusione del Consiglio Operativo e la decisione dell’Assemblea, l’associato è sospeso.
Art. 9 – Materie di non competenza
Non è competenza del Comitato di Garanzia, ed in generale dell’Associazione, intervenire nel caso che tra gli associati ci siano vertenze di natura diversa da quelle riguardanti il codice di comportamento, come conflitti di interessi commerciali o vertenze in materia di lavoro.
é escluso ogni intervento dell’Associazione, o di suoi organi, sulla vita privata dell’associato, nonché sulle sue convinzioni, opinioni e comportamenti etici, morali, politici, religiosi o qualsiasi altro campo che esula dai fini dell’associazione.
Nota all’art. 6
Per gli anni 1994 e 1995 l’Assemblea ha stabilito che le quote associative sono L. 50.000 per gli associati ordinari, 20.000 per gli “studenti” e 300.000 per i “soci sostenitori”. Le quote resteranno invariate negli anni successivi, salvo diversa delibera dell’Assemblea.
Nota generale
La Dichiarazione di Princà¬pi ed il Codice di comportamento, votati dall’Assemblea in sede straordinaria, hanno valore vincolante quanto lo Statuto e ne definiscono le linee interpretative.