Comunicato ALCEI del 15 marzo 2004

Chi copia una musica, un film o un software deve essere trattato come un terrorista?

Un’ altra legge persecutoria contro l’internet
mette a rischio i diritti delle persone e la società  civile

Chi copia una musica, un film o un software
deve essere trattato come un terrorista?

  Il  Decreto legge recante interventi urgenti in materia di beni ad attività  culturali  (“decreto Urbani”) approvato dal governo il 12 marzo 2004 si aggiunge a una lunga serie di leggi e norme che, con i più svariati pretesti, infieriscono contro l’internet e contro la libertà  e i diritti delle persone.

Un’analisi dei molteplici difetti e problemi di questo decreto-legge si trova su http://www.alcei.it/documenti/copyright/p2panalisi.htm

 All’origine questo decreto riprendeva alcuni temi ed errori di quello n.354/03 sulla data-retention  emesso il 24 dicembre 2003 e divenuto legge il 26 febbraio 2004 dopo un infruttuoso dibattito parlamentare che ha solo marginalmente attenuato alcuni dai suoi molti difetti (vedi http://www.alcei.it/documenti/dataret/dataretcom.htm) Nel corso di elaborazione del nuovo decreto sono stati eliminati i riferimenti alla “conservazione obbligatoria dei dati” (la cosiddetta data retention).  Ma si è andati, assurdamente, a “innovare” sulla già  distorta e impropria normativa sul cosiddetto “diritto d’autore”.  Introducendo nuovi vincoli, nuove repressioni, nuove violazioni di diritto e di fatto.

 In sostanza ““ si tratta di un’ennesima legge-papocchio inutile, inefficace e pericolosa.  In cui si mescolano, in un intruglio indigesto e velenoso, temi diversi e non connessi fra loro, come il terrorismo e la duplicazione di musica, video o software.

E’ inutile perché non fornisce
alcuno strumento utile per la prevenzione del crimine (e in particolare di delitti gravi come il terrorismo o altre forme di violenza).

E’ inefficace perché è farraginosa e mal concepita, quindi atta a produrre dispersione di attività , procedimenti a carico di innocenti, sovraccarico di indagini senza capo né coda, a scapito di attività  seriamente utili per combattere le attività  criminali.

E’ pericolosa perché introduce, in materie ove è totalmente insensato, il concetto di “processo alle intenzioni” cioè di punibilità  non di un fatto, ma della supposta inclinazione a farlo.  (Se questa violazione di un principio fondamentale del diritto può essere ammissibile in situazioni estreme come il terrorismo, è inaccettabile che possa essere estesa a situazioni in cui non c’è alcun rischio per la vita e la sicurezza delle persone e delle istituzioni).

Come altre (troppe) leggi e norme rivela, con le sue affermazioni ridondanti e inutili, una specifica volontà  di repressione dell’internet e della libertà  di comunicazione e di informazione offerta dalla rete.

La perversa assurdità  dell’impostazione è rivelata da alcune specifiche disposizioni.

Con l’entrata in vigore del “decreto Urbani”, la DIGOS, oltre a occuparsi di criminalità  organizzata, terrorismo e sicurezza dello Stato avrà  il compito di tutelare in via preventiva gli interessi di un ristretto gruppo di (potenti) imprenditori dello spettacolo, dell’editoria e dell’informatica (che già  con le leggi esistenti sono assurdamente favoriti dal fatto che la duplicazione di musica, immagini o software è considerata una responsabilità  penale).

Questo decreto stabilisce di fatto la “responsabilità  oggettiva” dei provider, che hanno l’obbligo di monitoraggio e denuncia dei propri utenti ““ e sono multati pesantissimamente se non denunciano.

Per la prima volta si stabilisce che un certo uso della crittografia è, di per sé, illecito. (Sembra di ritornare a quelle disposizioni americane sul controllo della crittografia come strumento militare che tanto scandalo avevano suscitato dieci anni fa).

Si instaura, insomma, qualcosa che somiglia molto a uno “stato di polizia”, con la persecuzione delle intenzioni, l’obbligo di delazione, la violazione della vita privata e della comunicazione.  E tutto questo non per combattere i terroristi (che possono essere solo favoriti dalla confusione e dalla dispersione di energie create da leggi come questa) ma per soddisfare il protagonismo di questo o quell’altro uomo politico (“voglio anch’io una mia legge contro l’internet”) e le potenti lobby delle case discografiche o di software, cui poco importa se leggi come questa siano applicabili o funzionali, ma piace “terrorizzare” chi non asseconda i loro avidi interessi.

N.B.: Il testo pubblicato sul sito del Ministero, diversamente da quanto abbiamo accertato, non contiene il riferimento alla crittografia. Sospendiamo, sul punto, qualsiasi valutazione in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

P.S.: Il testo del DL 72/04 (nome ufficiale del decreto Urbani) non contiene alcun riferimento alla criminalizzazione della crittografia. Anche la legge di conversione (L.128/04 ) non contiente alcun riferimento a sanzioni per l’uso della crittografia. – 21/05/2004