Proposta di legge Barbareschi sulla diffusione telematica delle opere dell’ingegno

N.B. Questa proposta di legge non è attribuibile alla SIAE, ma all‘On. Luca Barbareschi (FI)

PROPOSTA DI LEGGE
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Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell’ingegno

Art. 1
(Principi generali)
L’ immissione e la fruizione delle opere dell’ingegno o di loro parti nelle reti telematiche è disciplinata dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni della presente legge.
Art. 2
(Costituzione di piattaforme telematiche)
Lo Stato incentiva la realizzazione di piattaforme telematiche per l’immissione e la fruizione legittime e gratuite di opere dell’ingegno. I prestatori di servizi della società  dell’informazione che realizzano le dette piattaforme telematiche compensano i detentori dei diritti relativi alle opere dell’ingegno diffuse per il loro tramite, attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione realizzati mediante le piattaforme stesse.
Art. 3
(Delega al Governo)
Ai fini previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente l’istituzione la disciplina di piattaforme telematiche nazionali, corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inquadramento della normativa nei principi generali e negli istituti di diritto d’autore vigenti a livello internazionale, comunitario e nazionale;
b) rispetto delle normative internazionali e comunitarie concernenti il commercio elettronico;
c) salvaguardia ed incentivazione dell’attività  produttiva ed industriale dei prestatori di servizi della società  delliinformazione;
d) attribuzione di specifici profili di diretta responsabilità  civile, amministrativa e penale all’operato dei prestatori di servizi della società  dell’informazione;
e) massima diffusione del prodotto intellettuale nazionale e comunitario;
massima accessibilità delle opere dell’ingegno da parte degli utilizzatori delle piattaforme telematiche;
f) adeguata remunerazione dei titolari dei diritti sulle opere ingegno immesse, circolanti e fruite tramite le dette piattaforme telematiche, anche attraverso l’attribuzione di specifiche funzioni alla Società  italiana degli autori ed editori (SIAE) in ordine alla gestione dei corrispondenti diritti d’autore e dei relativi diritti connessi;
g) previsione dell’attribuzione ai prestatori di servizi della società  dell’informazione operanti su dette piattaforme telematiche di h) obblighi di controllo e di rendicontazione ai fini di una corretta attribuzione delle remunerazioni ai corrispondenti titolari dei diritti sulle opere ingegno;
i) attribuzione di poteri di controllo alle Autorità  di Governo ed alle Forze dell’ordine per la salvaguardia su tali piattaforme telematiche del rispetto di norme imperative, dell’ordine pubblico, del buon costume, ivi inclusa la tutela dei minori;
l) previsione di sistemi sanzionatori prevalentemente di natura civile ed amministrativa, nonchè di natura penale per i casi di più gravi violazioni, intendendosi per tali non solo quelle di interessi maggiormente rilevanti, ma anche quelle caratterizzate da ripetitività , abitualità , professionalità, con particolare riferimento al settore economico e tributario;

Il decreto legislativo di cui al comma 1, indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per la materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore