GRUPPO DI LAVORO SUI CONTENUTI ILLEGALI E DANNOSI SU INTERNET
Versione in italiano del documento comunitario:
Rapporto
1. INTRODUZIONE
Nel corso della riunione informale del Consiglio tenutasi a Bologna il 24 aprile 1996, i Ministri europei delle Telecomunicazioni e della Cultura hanno ritenuto la questione dei contenuti illegali e dannosi su Internet una priorità urgente per l’analisi e l’azione. Pur essendo stato riconosciuto che si applicano alla Rete le leggi nazionali esistenti, è sembrato indispensabile un accordo più ampio per affrontare le sfide sollevate dalla natura specifica di Internet. Pertanto, è stato chiesto alla Commissione di effettuare uno studio dei problemi e di verificare, in particolare, l’opportunità di una regolamentazione europea o internazionale.
Alla fine del settembre 1996 in diverse riunioni del Consiglio sono stati discussi argomenti rilevanti per la richiesta emersa dal Consiglio di Bologna. Nel corso della riunione informale dei Ministri della Giustizia e dell’Interno (26-27 settembre 1996, Dublino) si è discusso dell’ulteriore cooperazione tra gli Stati Membri per combattere il commercio di esseri umani e l’abuso sessuale dei bambini, e si è raggiunto un accordo su tre progetti di azione.
I Ministri della Cultura in occasione della riunione sugli Audiovisivi a Galway il 25 e 26 settembre 1996 hanno accolto favorevolmente il fatto che l’istanza della tutela dei minori e della dignità umana, in particolare su Internet, stesse per essere ricompresa in un Libro Verde da sottoporre in breve tempo alla Commissione.
Il Consiglio dei Ministri delle Telecomunicazioni del 27 settembre 1996, ripartendo da quanto detto nella riunione di Bologna, ha portato ad un ampio scambio di vedute sulla questione della prevenzione di diffusione, via Internet o reti analoghe, di materiale illegale e, in particolare, di materiale contenente, o che possa portare a, violenza sui bambini o loro sfruttamento sessuale.
E’ stata inoltre sottolineata la dimensione transnazionale del problema ed il conseguente bisogno di occuparsene a livello nazionale, europeo e internazionale.
Il Consiglio si è accordato per estendere il Gruppo di Lavoro fondato in seguito alla riunione informale di Bologna includendo rappresentanti dei Ministeri delle Telecomunicazioni come pure dei provider di accessi e servizi, delle aziende produttrici di contenuti e degli utenti.
Il Consiglio ha richiesto al Gruppo di Lavoro di avanzare proposte concrete di possibili misure da adottare per combattere l’uso illegale di Internet o reti analoghe in tempo per la riunione del Consiglio dei Ministri delle Telecomunicazioni del 28 novembre. A riguardo, dovrebbero essere prese in considerazione anche le misure presentate al Consiglio dal Regno Unito.
Il Consiglio dei Ministri dell’Industria dell’8 ottobre 1996 ha riconosciuto la necessità di ulteriori analisi delle questioni alla base della politica internazionale di sviluppo della information society ed il bisogno di coordinamento tra iniziative riferite alla stessa materia. E’ stata accolta la proposta tedesca di ospitare una conferenza internazionale dedicata a ciò, da prepararsi in stretta collaborazione con la Commissione e gli Stati Membri.
Il presente Rapporto è la prima risposta alla richiesta del Consiglio del 27 settembre 1996. Tiene conto dei due documenti recentemente pubblicati da lla Commissione: la Comunicazione sui contenuti illegali e dannosi in Internet e il Libro Verde sulla tutela dei minori e la dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione ed elabora concretamente alcune proposte.
2. AMPIEZZA DEL RAPPORTO
Contenuto illegale nel contesto di questo Rapporto va inteso come contenuto vietato dal diritto nazionale. Sebbene violare la legge possa comportare diversi tipi di sanzione (ad es. danni civili per violazione del copyright), è il diritto penale a vietare le tipologie più importanti di contenuti illegali, e sono questi i contenuti cui fa riferimento questo Rapporto. Contenuto dannoso significa sia contenuto autorizzato ma la cui diffusione è soggetta a restrizioni (ad es. solo per adulti), sia contenuto che potrebbe offendere alcuni degli utenti.
Questa distinzione, che non vuole essere una definizione legale, è ampiamente trattata nella Comunicazione sui contenuti illegali e dannosi in Internet e nel Li bro V erde sulla tutela dei minori e la dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione.
Dati i termini delle conclusioni raggiunte nel Consiglio delle Telecomunicazioni del 27 settembre, e da to anche il poco tempo a disposizione, questo Rapporto si concentra su come combattere i contenuti illegali e dannosi su Internet. Propone un numero di provvedimenti che potrebbero essere adottati dalla Commissione e dagli Stati Membri in relazione a questa materia. Indica come tali provvedimenti possano essere messi in pratica e chi dovrebbero essere i protagonisti di questo processo.
In questa fase, il Rapporto non pretende di dare un quadro completo di tutte le questioni rilevanti in relazione ai contenuti illegali e dannosi su Internet, e neppure si occupa di altri servizi on-line. Si concentra sugli argomenti più urgenti e sulle azioni cui possono dare avvio gli interessati in breve tempo. Esso non pregiudica la discussione più ampia cui fanno riferimento la Comunicazione ed il Libro Verde.
Il Rapporto si basa sulle discussioni svoltesi nelle riunioni del Gruppo di Lavoro tra il 27 settembre e il 28 ottobre 1996. La prima riunione al completo del Gruppo di Lavoro esteso si è svolta il 10 ottobre 1996 a Bruxelles. Al termine dell’incontro è stato chiesto ai partecipanti di presentare i loro punti di vista sulle diverse questioni sollevate nel corso della riunione.
Sono state richieste opinioni da parte dei rappresentanti degli Stati Membri in particolare con riferimento al la situazione giuridica specifica verso Internet nel loro Paese, cosଠcome alle possibili soluzioni tecniche approntate. Ai rappresentanti delle aziende è stato chiesto in particolare di esprimersi per quel che concerne l’auto-regolamentazione e possibili soluzioni tecniche.
Una bozza di questo Rapporto è stata presa in considerazione in una riunione del 28 ottobre 1996 e la versione finale tiene conto dei commenti fatti in questa occasione. Il Rapporto riflette i punti di vista di tutti i partecipanti al Gruppo di Lavoro, siano essi rappresentanti di governo, produttori o utenti. Non rispecchia necessariamente il punto di vista ufficiale della Commissione europea.
3. ALCUNI ESEMPI DI INIZIATIVE A LIVELLO DI STATI MEMBRI
Il rinvio del Consiglio delle Telecomunicazioni al Gruppo di Lavoro menzionava espressamente le recenti iniziative adottate nel Regno Unito. Durante le discussioni del Gruppo di Lavoro è stato fatto riferimento anche alle iniziative nei Paesi Bassi. Anche la delegazione francese ha presentato le proprie iniziative nel campo della cooperazione internazionale. La delegazione tedesca ha realizzato un contributo scritto. Tutte queste iniziative vengono descritte brevemente di seguito.
Il Regno Unito
L’iniziativa R3 Safety-Net nel Regno Unito è stata sviluppata nell’ambito di discussioni promosse dal Dipartimento del Commercio e Industria tra i provider di servizi, la Polizia metropolitana e l’Ufficio interno. L’argomento principale e immediato al centro di queste proposte è la pornografia infantile, sebbene l’approccio adottato possa applicarsi in futuro ad altri tipi di materiale illegale reperibile sui Internet.
L’approccio R3 Safety-Net incorpora tre elementi chiave:
* Rating (classificazione) – un indicatore di legalità per i contenuti “normali” di ciascun news group, e assistenza nel classificare le attività (incluse adozione e promozione della Piattaforma per la Selezione dei Contenuti di Internet – PICS);
* Reporting (segnalazione) – una hot-line per segnalazioni riguardo al materiale illegale accessibile attraverso servizi audiotel, posta, posta elettronica o fax;
* Responsibility (responsabilità ) – i provider di contenuti dovrebbero assumersi la responsabilità di classificare le proprie pagine e i provider di servizi dovrebbero incaricarsi di eliminare i contenuti portati alla loro attenzione che siano persiste ntemente e deliberatamente classificati falsamente (secondo il rating) o illegali.
L’approccio stabilisce una fondazione indipendente a sostegno dell’adozione, da parte di provider di servizi Internet e degli utenti, di politiche responsabili basate sul Rating e Reporting di materiale illegale che susciti lamentele sulla hot-line.
I Paesi Bassi
Nel maggio 1996 la Comunità olandese dei Provider Internet ha istituito una hot-line o servizio centrale per denunciare la presenza di pornografia infantile su Internet. Il Ministro della Giustizia ha appoggiato in pieno questa iniziativa. Essa ha generato reazioni ampiamente positive, anche da parte degli utenti Internet. Finora, ha funzionato in modo soddisfacente: i provider di contenuti (utenti, abbonati) di pornografia infantile nei Paesi Bassi hanno rimosso il loro materiale illegale dopo il primo avvertimento di notifica alla polizia, rendendo la successiva azione della polizia superflua. In alcuni casi, violazioni non segnalate ma che comunque sono arrivate alla conoscenza della polizia, hanno richiesto l’intervento della polizia. Il servizio di denuncia opera su base volontaria ed è finanziato dai provider Internet olandesi. Anche il Servizio nazionale di polizia criminale olandese è stato coinvolto. Attualme nte, il servizio di denuncia e la polizia stanno rendendo più stretto il loro rapporto di collaborazione.
Francia
Una proposta di accordo sulla cooperazione internazionale con riferimento a Internet è stata presentata ad un Gruppo di Lavoro dell’OCSE dalla Francia in occasione di un incontro a Seul il 22 e 23 ottobre 1996. Questa proposta prevede una serie di principi relativi al diritto applicabile ed ai fattori da considerare nella determinazione della responsabilità . Stabilisce per i firmatari l’adozione di una struttura regolamentare nazionale che comprenda un Codice di Comportamento, con un reciproco scambio di informazioni sui regolamenti adottati, e un accordo di collaborazione per avvicinare le discipline nazionali riguardo a Internet. La proposta include, inoltre, una sezione sulla collaborazione giudiziale e di polizia, in particolare riguardo all’uso di reti per lo scopo di terrorismo, traffico di droga e criminalità organizzata internazionale.
Germania
Nel novembre 1996, la Germania ha presentato delle proposte per migliorare l’autodisciplina di contenuti Internet mediante l’estensione del sistema di autodisciplina esistente per i contenuti della stampa e delle trasmissioni radiotelevisive. Ai provider di contenuti dannosi deve essere chiesto di nominare commissari per la tutela dei giovani che devono agire come punti di contatto e consiglieri per gli utenti. I provider sarebbero assistiti per la realizzazione di servizi comuni di autodisciplina.
L’iniziativa rende evidente che il diritto penale e le leggi sulla tutela dei minori si applicano ai contenuti Internet, anche se venissero conservati in modo labile.
La Task Force dei Contenuti Internet, cui appartengono i maggiori provider di servizi Internet, ha anche annunciato una nuova iniziativa che include una hot-line e misure tecniche coordinate per bloccare l’accesso a contenuti illegali.
Gl i autorego lamentatori interverranno di loro iniziativa, dopo la valutazione da parte di un perito, per rimuovere o bloccare l’accesso a contenuti ritenuti internazionalmente criminali, quali la pornografia infantile. Essi agiranno su richiesta delle autorità giuridiche qualora i contenuti violino una precisa norma del diritto tedesco.
4. PROPOSTE PER ULTERIORI AZIONI
Il Gruppo di Lavoro ha assunto la Comunicazione sui contenuti illegali e dannosi su Internet come base per l’elaborazione delle seguenti proposte. Esse dovranno essere implementate secondo le rispettive competenze della Comunità e degli Stati Membri. Quattro punti importanti sono centrali per l’approccio del Gruppo di Lavoro.
1. Internet è uno strumento positivo, che arricchisce i cittadini e gli educatori, abbassando le barriere alla creazione e alla distribuzione di contenuti e offrendo accesso universale a risorse ancor più ricche di informazione digitale. Qualunque azione intrapresa nei confronti di un uso atipico dei contenuti illegali e dannosi non dovrebbe avere un impatto sproporzionato sugli utenti Internet esulle aziende come insieme.
2. All’informazione su Internet dovrebbe essere concessa la stessa libera circolazione di cui gode l’informazione su carta. Qualsiasi restrizione dovrebbe rispettare i diritti fondamentali quali la libertà di espressione e il diritto alla privacy.
3. La responsabilità di perseguire e punire i responsabili di contenuti illegali resta di pertinenza delle autorità giudiziarie nazionali.
4. L’industria ha la responsabilità di denunciare contenuti illegali e di rimuoverli dai propri sistemi, e può essere assistita da organismi di autodisciplina. Anche gli utenti dovrebbero denunciare i contenuti illegali alle hot-lines. Software di filtro e sistemi di classificazione possono aiutare gli utenti ad evitare contenuti dannosi.
a) Autodisciplina
Cooperazione da parte dell’industria ed un sistema pienamente funzionante di autodisciplina sono essenziali per limitare il flusso di contenuti illegali su Internet. La questione dell’autodisciplina e la responsabilità (v. oltre) sono strettamente legate e devono essere esaminate insieme.
1) i provider di servizi Internet e gli utenti dovrebbero creare degli organismi rappresentativi in tutti gli Stati Membri
L’autodisciplina comporta una partecipazione dell’industria e degli utenti: a questo fine, è necessario che esistano degli organismi che li rappresentino. Gli utenti possono essere rappresentati sia da specifici gruppi di utenti Internet che da gruppi di consumatori.
2) l’autoregolamentazione deve soddisfare alcuni requisiti minimi
Essa non deve impedire la capacità di fornire liberamente servizi nell’ambito del mercato interno e deve rispettare le regole di concorrenza.
La libertà di fornire servizi deve essere assicurata da ogni regola mento di nuovi servizi, sia esso regolamento governativo o autoimposto. La Commissione ha proposto un meccanismo di trasparenza per la regolamentazione da parte dello Stato di nuovi servizi.
Essa deve rispettare le libertà fondamentali quali la libertà di espressione e il diritto alla privacy.
Il sistema di autodisciplina dovrebbe includere un Codice di Comportamento per i provider di servizi Internet (provider di accessi, provider di servizi di ospitalità e servizi di anonymous remailing)
una hot-line per lamentele da parte del pubblico, con appropriati controlli per impedirne l’abuso
un organismo indipendente di autodisciplina, che includa rappresentanti dell’industria e degli utenti, per dare consuloenze se si sia verificata o meno una violazione del Codice di Comportamento (senza pregiudizio al dovuto processo giudiziario)
Dovrebbe essere fatta opportuna pubblicità all’esistenza dei Codici di Comportamento, delle hot-lines e degli organismi di autodisciplina. I Codici di Comportamento dovrebbero prendere in considerazione i punti di vista dei gruppi di utenti.
3) gli Stati Membri dovrebbero incoraggiare i produttori industriali a porre in essere un sis tema di autodisciplina, diventarne membri e rispettarne le regole
Il sistema di autodisciplina necessita la conformazione al ed il supporto del sistema giuridico. I provider di servizi sono soggetti alla legge, ma la conformazione all’autodisciplina potrebbe essere usata come prova che sono stati compiuti sforzi ragionevoli per rimuovere o prevenire accessi a contenuti illegali.
Gli Stati Membri avrebbero il potere di prendere provvedimenti solo se il provider di servizi non si fosse adeguato alle regole del sistema di autodisciplina o se tale sistema non funzionasse effettivamente. Essi potrebbero anche richiedere che il Codice di Comportamento sia formalmente approvato.
L’osservanza del Codice di Comportamento potrebbe essere resa anche condizione contrattuale tra operatori della rete e fornitori di servizi, premesso che a tali operatori non è richiesto di agire come organismi regolamentatori.
4) Il ruolo degli organismi autoregolamentatori
Il ruolo degli autoregolamentatori è di sforzarsi al meglio per limitare il flusso di contenuti illegali su Internet. Laddove essi venissero a conoscenza di tali contenuti, dovrebbero adottare provvedimenti per assicurarne la rimozione, informandone i provider di servizi che li ospitano. Qualora il contenuto provenga dall’estero, essi dovrebbero trasferire l’informazione agli organismi analoghi del Paese d’origine. Essi dovrebbero inoltre, su richiesta, trasferire le informazioni rilevanti alle forze di polizia per consentire lo svolgimento dei loro compiti o lo scambio di informazioni con altre forze di polizia.
La hot-line potrebbe essere aiutata da gruppi di cittadini-controllori costituiti da organizzazioni di utenti che potrebbero impegnarsi a riferire alla hot-line di eventuali contenuti illegali incontrati durante la navigazione in Internet.
Se necessario, una legislazione appropriata dovrebbe chiarire che il possesso di materiale illegale da parte di soggetti coinvolti nell’autodisciplina per scopi legati all’autoregolamentazione non può essere considerata illegale.
5) Dovrebbe esserci coordinamento a livello europeo tra organismi rappresentativi e organismi di autodisciplina
La Commissione dovrebbe collaborare alla realizzazione e contribuire al costo iniziale di coordinamento a livello europeo di industria, utenti e organismi di autodisciplina. Questo coordinamento dovrebbe includere standard comuni per i Codici di Comportamento. Dovrebbe essere adottata una rete europea di hot-line.
b) Responsabilità
1) i provider di servizi Internet dovrebbero essere giuridicamente responsabili solo per contenuti illegali nel caso in cui siano essi stessi ad aver fornito questi contenuti, o laddove siano stati informati e abbiano omesso i passi necessari alla rimozione del contenuto illegali dal servizio da e ssi offerto. < /font>
E’ importante individuare attentamente la catena delle responsabilità al fine di attribuire la responsabilità giuridica del contenuto illegale su quanti lo hanno creato.
I provider di servizi e gli operatori di rete coinvolti nell’immissione, trasmissione o agevolazione di accessi al contenuto dovrebbero essere responsabili solo nella misura in cui erano stati messi al corrente del contenuto illegale dagli opportuni organismi giudiziari o di autodisciplina e possono agire per la rimozione del contenuto dalla circolazione. Ad essi non dovrebbe spettare l’onere della ricerca attiva di materiale illegale. Qualora venissero a conoscenza di materiale apparentemente illegale, dovrebbero riferirlo all’organismo di autodisciplina.
2) uso anonimo di Internet
L’uso anonimo di Internet assume una pluralità di forme: browsing anonimo, pubblicazio ne anonima di contenuti sul Web, invio di messaggi anonimi di posta elettronica e ai newsgroup.
In accordo con il principio di libertà di espressione e il diritto alla privacy, l’uso dell’anonimato è legale. Gli utenti potrebbero voler accedere ai dati e navigare in anonimato in modo da non consentire la registrazione dei propri dati ed il loro utilizzo non autorizzato. I provider di contenuti potrebbero voler restare anonimi per scopi legittimi, come nel caso che, ad es., una vittima di un reato sessuale; oppure una persona sofferente di dipendenza da droga o da alcol, di una malattia o una disabilità che volesse condividere delle esperienze con altri senza rivelare la propria identità ; o laddove qualcuno voglia riferire di un crimine senza rischio di rappresaglie. Un utente non dovrebbe essere costretto a giustificare l’utilizzo anonimo.
All’anonimato potrebbero, comunque, ricorrere anche quei soggetti coinvolti in azioni illegali per ostacolare l’azione della polizia in materia di identificazione e cattura dei colpevoli. Occorre procedere ad ulteriori approfondimenti circa le modalità da adottare per identificare i criminali a scopi giudiziari in modo analogo a quanto accade al di fuori della rete. Esistono dei precedenti nel diritto che fissano le condizioni e le procedure per le intercettazioni telefonich e. L’anonimato non dovrebbe essere usato come paravento per proteggere i criminali.
c) Misure Tecniche
Filtraggio e classificazione
L’uso del filtraggio e della classificazione è uno strumento attraverso il quale agli utenti Internet si consente di selezionare le categorie di contenuti che desiderano o meno ricevere e si permette di stabilire dei parametri per l’utilizzo da parte dei bambini sotto la loro tutela. L’uso di siffatti meccanismi dovrebbe essere volontario e oggetto di scelta individuale.
In particolare, lo standard PICS proposto dal consorzio internazionale World Wide Web con l’aiuto della Comunità Europea dovrebbe essere promosso energicamente come lo strumento mediante il quale si possano esprimere queste classificazioni e rendere efficace il filtro del materiale da parte dei genitori.
1) I provider di contenuti dovrebbero essere incoraggiati a classificare i loro documenti
Al fine di giungere ad una rapida accettazione del filtraggio e delle classificazioni, si dovrebbe ottenere un’ampia copertura dei siti. A questo si può giungere assai facilmente con la partecipazione piena nell’attività di classificazione da parte dei provider di contenuti.
2) La Commissione dovrebbe patrocinare la ricerca applicata soprattutto nel campo dello sviluppo di sistemi di classificazione ad opera di “terzi” neutrali per andare incontro ai diversi bisogni e tenere conto della diversità culturale e linguistica dell’Europa.
L’attività di classificazione portata avanti da una terza parte indipendente assicura un approccio standard al giudizio sui contenuti e si rivela utile nei casi di erronea classificazione ad opera dei sistemi di classificazione dei provider di contenuti. Altri benefici derivanti agli utenti sarebbero sistemi di classificazione che garantiscono il rispetto delle loro convinzioni o che si occupano di bisogni specifici cui i sistemi di classificazione dei provider di contenuti non hanno dato risposta.
Consolidamento della privacy e tecnologie di tracciamento
3) La Commissione dovrebbe includere i meccanismi di aumento della privacy e di tracciamento come una priorità nel suo programma di ricerca ed i risultati dei programmi attualmente esistenti dovrebbero essere resi disponibili al più presto.
Dovrebbe essere data la possibilità agli utenti di fare ricorso alla maggior parte dell’enorme potenzia le di moderna tecnologia di computing per la tutela del legittimo diritto alla privacy, consentendo allo stesso tempo alle autorità giudiziarie di svolgere i loro compiti.
La ricerca sui metodi per l’attività di fornitura agli utenti con crescenti livelli di discriminazione e filtraggio intelligente sarà portata avanti come parte della naturale evoluzione dei sistemi di filtro e classificazione. Gli utenti dovrebbero poter eliminare l’attività di pubblicazione anonima sul Web e rifiutarsi di ricevere messaggi di posta elettronica anonimi. Le newsgroups, che siano moderate o meno, dovrebbero essere in grado di scegliere la regola del rifiuto di messaggi anonimi. Il progresso tecnico è quindi necessario per la realizzazione di questi obiettivi.
Tecnologie di tracciamento
Dal momento che potrebbero continuare ad essere offerti dei servizi anonimi in nazioni dove la rintracciabilità legale non è garantita, dovrebbero essere adottate misure urgenti per migliorare strumenti di identificazione del luogo e del soggetto responsabile della distribuzione del contenuto illegale.
Si dovrebbe prestare attenzione al processo attraverso cui vengono adottati gli standard per la comunicazione digitale, dal momento che la definizione di tali standard potrebbe influenzare la possibilità degli organismi di polizia giudiziaria di perseguire le attività criminali.
d) Ulteriori suggerimenti
Quelli che seguono sono suggerimenti del Gruppo che costituiscono complemento essenziale ai provvedimenti proposti.
1) Il diritto penale e la procedura penale per le violazioni dovrebbero essere adeguati.
Gli Stati Membri dovrebbero verificare attentamente se le norme vigenti sono adeguate ai contenuti illegali che possono essere trasmessi da Internet, in particolare con riguardo ai reati contro i bambini, e vedere come assicurare un più adeguato trattamento della pornografia infantile nel diritto penale. Dovrebbe essere configurata l’ipotesi di responsabilità giuridica per i contenuti criminali (v. sopra).
2) Gli Stati Membri dovrebbero formare ed equipaggiare la polizia ed i tribunali per occuparsi di contenuti illegali e uso di Internet a scopi illeciti
La natura internazionale e le caratteristiche tecniche di Internet fanno sଠche siano necessari una preparazione specifica ed un equipaggiamento ad hoc per aiutare la polizia ed i tribunali nei loro c ompiti.
3) La polizia dovrebbe avvalersi della consulenza e delle informazioni degli organismi di autodisciplina
La polizia dovrebbe utilizzare i consigli e le informazioni degli organismi di autodisciplina. Dovrebbe essere istituito un unico collegamento tra polizia e autoregolamentatori in ciascuno Stato Membro.
4) Gli Stati Membri dovrebbero esaminare il modo in cui rinforzare la cooperazione tra loro nel contesto delle aree rilevanti di comune interesse contemplate all’art. K1 del Trattato sull’Unione Europea.
e) Cooperazione Internazionale
Le proposte sopra descritte dovrebbero essere poste in essere non solo nell’Unione Europea, ma anche a livello internazionale in un quadro appropriato. Questo è particolarmente vero per la cooperazione di polizia e giudiziaria e in materia di responsabilità giuridica per contenuti illegali e uso anonimo di Internet. Ciascun accordo internazionale dovrebbe essere conforme ai diritti fondamentali e alle tradizioni europee di libera espressione. A livello operativo, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra operatori di hot-line e tra operatori di sistemi di classificazione e dovrebbe essere condivisa la ricerca su software di filtro e sistemi di tracciamento.
< font size="2">f) Misure di supporto
Consapevolezza ed educazione dei genitori
Dovrebbero essere incoraggiate le attività di informazione in modo da far comprendere agli utenti sia le opportunità che le conseguenze di Internet. I genitori e gli educatori, in particolare, dovrebbero essere sufficientemente informati in modo tale da potersi avvalere del software per il controllo da parte dei genitori e dei sistemi di classificazione. L’industria, gli organismi di autodisciplina e i gruppi di utenti potrebbero collaborare fornendo materiale attinente, comprese spiegazioni, illustrazioni e animazione. Tutto ciò dovrebbe essere reso disponibile su Internet e su altri mezzi di comunicazione, che andrebbero incoraggiati a produrre articoli o programmi diretti a specifici target quali i genitori, gli educatori e i giovani utenti di Internet.
Sito Web
Il sito Web sui contenuti illegali e dannosi dovrebbe includere:
* Link alle hot-line e istruzioni su come e dove denunciare materiali illegali
* Consulenza a genitori e insegnanti su come usare i filtri e le classificazioni in Internet (multilingua)
* Link ai software di filtro e ai sistemi di classificazione
* Informazioni dagli organismi di autodisciplina, Codici di Comportamento dell’industria
Il sito Web proposto dovrebbe includere contenuti provenienti da una molteplicità di fonti in modo da rappresentare una piattaforma ed un punto d’incontro per tutti coloro che sono impegnati nella lotta ai contenuti illeciti e nella fornitura di strumenti per contrastare i contenuti pericolosi. Esso dovrebbe includere la possibilità di feedback da parte degli utenti e link ad altri siti che contengano informazioni neutrali e affidabili per i consumatori riguardo a Internet.
5. PROSEGUIMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO
Il Gruppo di Lavoro ritiene che sia stato estremamente utile, malgrado il poco tempo a disposizione, essersi riunito in una formazione comprendente i rappresentanti degli Stati Membri, dell’industria (operatori di rete, fabbricanti di hardware, fornitori di software, provider di servizi Internet, provider di contenuti) e degli utenti. Una piattaforma con un gruppo rappresentativo di tutti gli interessati dovrebbe curare l’avanzamento della traduzione in pratica delle proposta e continuare a discutere le questioni di principale rilievo.
LISTA DEI PARTECIPANTI
GRUPPO DI LAVORO SUI CONTENUTI ILLEGALI E DANNOSI SU INTERNET
Presidente: Mr R.F. de Bruine
Segretario: Mr R. Swetenham
1. RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI
Austria
* H. Pribitzer, Bundesministerium fear Wirtschaft und Verkehr
* C. Singer, Bundesministerium fiir Wissenschaft, Verkehr und Kunst
Belgium
* P. Bruyere, Services du premier ministre, Affaires scientifiques, techniques et culturelles
* F. Delcor, Ministere de l’Economie et des Telecommunications
* S. Dewaele, Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
* I. Makedonsky, Institut beige des services postaux et des telecommunications (IBPT)
* J.L Paternoster, Cabinet du Vice-Premier Ministre, Ministre de 1’Economie et des Tdldcommunications
Denmark
* M. Andersen, Ministry of Research
* T. Koenigsfeldt, Ministry of Research and Information Technology
Finland
* V. Palonen, Ministry of Transport and Communications
* K, Pere, Ministry of Transport and Communications
France
* H. Breuil,, Representation Permanente de la France aupres 1’Union Europeenne
* N. Gautraud, Ministere des Technologies de l’Information et de la Poste
* G. Kinkelin, Service Juridique et Technique de 1’Information du Premier Ministre
Germany
* C. Koenig, Bundesministerium fur Wirtschaft
* K. Ordemann, Bundesministerium fiir Post und Telekommunikation
* K. Ruppert, Bundesministerium fdr Post und Telekommunikation
* M. Schmitt-Vockenhausen, Bundesministerium des Innern
* K.D. Scheurle, Bundesministerium fiir Post und Telekommunikation
* B. Weismann, Bundesministerium fiir Wirtschaft
Ireland
* M.J. Brennan, Department of Transport, Energy and Communications
* M. Delehanty, Permanent Representation of Ireland to the European Union
* M. Nic Lochlainn, Permanent Representation of Ireland to the European Union
Italy
* M. Bonanni, Ministere de la Poste et des Telecommunications
Luxembourg
* C. Lutty, Ministere des Telecommunications
The Netherlands
* M. Meijers, Ministry ef Transport, Public W orks and Water Managemen t
* T. Visser, Ministry of Transport, Public Works and Water Management
Portugal
* J. A. Gomes, Minist6re de à¬Equipment, Planification et Amdnagement du Territoire
Spain
* J. Osa Buendia, Representacion Permanente de Espana ante la Union Europea
Sweden
* J. Bjiorn, Ministry of Transport and Communications
* K. Reinholdsson, Ministry of Justice
* L. Taesler Fredriksson, Ministry of Transport and Communications
UK
* J. Farrel, Department of Trade and Industry
* E, Hardwick, Department of Trade and Industry
* N. Mc Millan, Department of Trade and Industry
* K. Nichol, Department of National Heritage
* J, Wood, Department of Trade and Industry
2. AZIENDE
Provider di contenuti
* M, Blunden-Willms, International Electronic Publishing Research Centre (IEPRC)
* C. Bradley, The Publishers Association
* M.T. Huppertz, MicrosoA European Affairs Office
* R. Louski, Association Europeenne des Editeurs de 3ournaux (ENPA)
* A. Mills, European Publishers Council (EPC)
* A.P.R. Coad, European Publishers Council (EPC)
* B. Morhenn, Bertelsmann America Online Service
* D. Ritz, Bertelsmann New Media
* J. Stephens, Reuters
* A. Tahon, Federation of European Publishers
* M. von Alemann, Federation of European Publishers
Aziende di telecomunicazioni
* C. Casado Gallardo, Telefonica de Espana
* N. Curci, ETNòs subgroup on the Internet
* R. Delavenne, France Telecom
* M. De Sutter, Association of Private European Cable Operators
* U. Gottschalk, Deutsche Telekom A.S.
* J. Henderson, British Telekom
* C. Heuts, KPN
* Ms Louvet, France Telecom
* D. Philipson, Telia InfoMedia Content Centre
* J. Terrades, France Telecom
* A. Whitchurch, British Telekom
Providers di accesso e di servizi
* S. Hamill, ISPA
* T.C. Jessen, Compuserve
* N. Lansman, ISPA
* K. Mitchell, LINX
* P. Reifenrath, ECO
* S. Weatherall, ISPA
Produttori di hardware
* I. Tuomi, Nokia Research Center
3. RAPPRESENTANTI DEGLI UTENTI
* K. Beesley, Informed Business Services
* D. Dardailler, W3 Consortiumn, INRIA
* C. de Bassompierre, Bureau Europeen des Unions de Consommateurs (BEUC)
* C. Kerstiens, Bureau Europeen des Unions de Consommateurs (BEUC)
* M. Marzouki, Associa tion d’Utilisateurs d’Internet (AUI)
4. CONSULENTI LEGALI
* H.W.K. Kaspersen, Instituut voor Informatica en Recht, Vrije Universiteit Amsterdam
5. MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
* F. Herman, EPP
* C, A. Mulders, assistente di Mrs K. Peys, EPP
6. COMMISSIONE EUROPEA
I seguenti settori erano stati rappresentati:
Secretariat-General, DG III, DG X, DG XII, DG XIII, DG XV, DG XXII and DG XXIV.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI NEL CONSIGLIO
Tenuto conto
del Trattato che istituisce la Comunità Europea
tenuto conto
della richiesta della Commissione seguita alla riunione informale dei Ministri delle Telecomunicazi oni e dei Ministri della Cultura e degli Audiovisivi tenutasi a Bologna il 24 aprile 1996 di produrre una sintesi dei problemi posti dal rapido sviluppo di Internet, e di verificare, in particolare, l’opportunità di un regolamento comunitario o internazionale;
della riunione informale dei Ministri della Giustizia e dell’Interno (26-27 settembre 1996, Dublino) in cui si è discussa l’ulteriore cooperazione tra Stati Membri per combattere il commercio di esseri umani e l’abuso sessuale sui bambini, ed è stata accentuata l’importanza di tre progetti d’azione;
tenuto conto
delle conclusioni su pedofilia e Internet del Consiglio tenutosi il 27 settembre 1996, in cui è stato raggiunto l’accordo sull’estensione del Gruppo di Lavoro fondato dopo la riunione di Bologna ai rappresentanti dei Ministri delle Telecomunicazioni come pure ai provider di accessi e di contenuti e agli utenti, con un occhio alla presentazione di proposte concrete/possibili provvedimenti che tenessero conto anche dei provvedimenti del Regno Unito per combattere l’uso illegale di Internet o reti simili, in tempo per il Consiglio del 28 novembre;
della proposta di una Carta per la cooperazione internazionale su Internet presen tata all’OCSE dalla Francia;
della sessione del Consiglio dell’8 ottobre, nel corso della quale è stato riconosciuto il bisogno di ulteriori approfondimenti delle questioni alla base della politica di sviluppo internazionale della società dell’informazione e del bisogno di coordinamento tra iniziative riferite alla stessa materia, ed è stata accolta la proposta tedesca di ospitare una conferenza internazionale dedicata a ciò da prepararsi in stretta collaborazione con la Commissione e gli Stati Membri;
della dichiarazione del Consiglio del 21 novembre sulla tutela dei bambini e la lotta alla pedofilia;
dell’iniziativa della Commissione di sottomettere al Consiglio europeo di Dublino nel dicembre 1996 una versione aggiornata del piano d’azione “La via europea alla società dell’informazione” al fine di chiarire la coerenza de i vari passi intrapresi;
della recente Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui contenuti illegali e dannosi su Internet, e del Libro Verde della Commissione sulla tutela dei Minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione, entrambi da riconsiderare in maniera più approfon dita;
ricordando
gli effetti positivi offerti da Internet in particolare nel campo educativo, mediante l’aumento degli strumenti a disposizione dei cittadini, abbassando le barriere alla creazione e distribuzione di contenuti e offrendo ampio accesso a risorse di informazione digitale sempre più ricche;
la necessità di combattere l’uso illegale delle possibilità tecniche offerte da Internet, in particolare quello volto a danneggiare i bambini;
1. accoglie il rapporto della Commissione Gruppo di Lavoro sui contenuti illegali e dannosi in Internet e si ripromette di esaminare le proposte contenute nel rapporto che prendono in considerazione ulteriori discussioni sulla Comunicazione della Commissione ed il Libro Verde;
2. prende in considerazione il lavoro compiuto nel campo della Giustizia e degli Affari Interni;
3. suggerisce di continuare a rivolgere una particolare attenzione da parte della Commissione e degli Stati Membri al coordinamento tra gli sforzi dei gruppi che lavorano in tutti i campi rilevanti;
4. invita gli Stat i Membri ad iniziare con le seguenti misure:
* incoraggiare e agevolare i sistemi di autodisciplina compresi gli organismi rappresentativi per i provider di servizi e gli utenti Internet, efficaci codici di comportamento e possibilmente meccanismi di hot-line a disposizione del pubblico;
* incoraggiare la fornitura agli utenti di meccanismi di filtro e la creazione di sistemi standard di classificazione, come ad esempio lo standard PICS (Piattaforma per la Selezione dei Contenuti Internet) lanciato dal consorzio internazionale World Wide Web con il sostegno della Comunità europea;
* partecipare attivamente alla Conferenza ministeriale internazionale, che sarà ospitata dalla Germania, ed incoraggiare la presenza dei rappresentanti degli attori interessati;
5. richiede alla Commissione, nell’ambito delle competenze comunitarie, di:
* assicurare il seguito e la coerenza del lavoro sui provvedimenti suggeriti nel succitato rapporto, prendendo in considerazione altri lavori significativi nel campo e riconvocare il Gruppo di Lavoro in quanto necessario per monitorare l’avanzamento dei lavori e assumere ulteriori iniziative ove opportune;
* adottare il coordinamento a livello comunitario degli organismi di autodisciplina e rappresentativi;
* promuovere la ricerca sulle questioni tecniche, in particolare il filtraggio, la classificazione, il tracciamento e il consolidamento della privacy, tenendo in considerazione la diversità culturale e linguistica dell’Europa;
* considerare ulteriormente la questione della responsabilità giuridica per i contenuti Internet;
6. raccomanda che la Commissione, nel quadro delle competenze comunitarie, e gli Stati Membri intraprendano i passi necessari per migliorare effettivamente i provvedimenti di cui si parla in questa Risoluzione, attraverso la cooperazione internazionale a partire dai risultati della Conferenza Ministeriale Internazionale, e nelle discussioni in altri forum internazionali.