Modifiche ingiuste e incivili alla legge sul diritto d’autore
E’ in discussione in Parlamento una modifica della legge 633/41 (“Legge sul diritto d’autore”) che inasprisce gravemente il contenuto delle norme vigenti.
La stortura più evidente (ma non l’unica) e’ la sostituzione nell’art.171 bis (che sanziona penalmente la duplicazione di software) della dizione “fine di lucro” con quella “per trarne profitto”. Questo significa che è penalmente perseguibile non solo il commercio, ma anche il semplicie possesso di software non registrato.
Recenti sentenze hanno affermato che la duplicazione di software e’ penalmente rilevante solo se fatta a scopo di lucro, cioe’ per ottenere un guadagno economico derivante dalla duplicazione (in pratica: vendere copie).
In assenza di questo requisito, la duplicazione non autorizzata e’ una semplice violazione contrattuale o extra-contrattuale: quindi e’ materia dicompetenza civile e va risolta come contesa fra le “parti”.
La modifica proposta elimina questa distinzione e trasforma in illecito penale (perseguibile d’ufficio) qualsiasi tipo di duplicazione.
In questo modo non solo perdura, ma viene rafforzato un equivoco culturale e giuridico: considerare come reato quella che in realta’ e’ solo una violazione civilistica – che dovrebbe tutt’al piu’ dar luogo a un risarcimento in denaro. E’ assolutamente inaccettabile che un cittadino, per il semplice possesso di un programma non registrato, rischi da due a otto anni di carcere, quando l’omicidio colposo plurimo puo’ essre punito anche solo con sei mesi di reclusione. Questo e’ solo un esempio degli obbrobri giuridici contenuti nell testo attualmente in discussione nei rami del Parlamento, e auspichiamo – mettendoci a disposizione di chiunque voglia approfondire il tema – che non si vari una legge dai c ontenuti illiberali, incivili e vessatori.