Comunicato ALCEI del 25 luglio 2000

Va di male in peggio la legislazione italiana sul "diritto d’autore”"
Schedature, “pentiti” e sequestri di computer contro chi copia software. La futura legge sul diritto d’autore tratta chi usa programmi non licenziati allo stesso modo dei trafficanti di droga.

A più di un anno di distanza dal comunicato Alcei “Modifiche ingiuste e incivili alla legge sul diritto d’autore” (15 marzo 1999) non solo la situazione non sta migliorando ma sono in discussione al parlamento nuove norme che peggiorano gravemente il quadro normativo.

In tutto il mondo c’è un intenso dibattito sull’accettabilità  di norme antiquate che favoriscono solo grandi imprese (editoriali, “discografiche”, di spettacolo o di software), non giovano agli autori e vanno contro l’interesse generale. Le leggi italiane, ancora più retrive e repressive, sono in fase di assurdo e ingiustificato inasprimento.

Un errore fondamentale sta nel fatto che comportamenti sostanzialmente definibili, al massimo, come violazioni di rapporti privati siano trattati come illeciti perseguibili penalmente. All’interno di questa fondamentale stortura c’è un problema terminologico che puo’ sembrare un oscuro dettaglio formale ma crea una rilevante differenza.

Secondo la legge in vigore, è penalmente perseguibile chi fa uso di software non registrato “per fini di lucro”. Alcune sentenze avevano determinato una interpretazione “intelligente” di quella norma: cioè per “fine di lucro” si intende il commercio ma non il semplice utilizzo del software. Le nuove proposte di legge contengono il termine “per trarne profitto”, con l’obiettivo di forzare una definizione più estesa e perversa: cioè la perseguibilità  penale del semplice utilizzo.

Occorre ricordare che le pene indicate dalla legge, per fatti che al massimo potrebbero giustificare un risarcimento in denaro, sono assurdamente pesanti. Da sei mesi a tre anni di carcere – quando un omicidio colposo plurimo puo’ essere punito con sei mesi di reclusione.

Nella nuova legge potrebbe essere previsto qualche alleggerimento delle pene, ma comunque rimangono esagerate rispetto alla realtà  dei fatti – e al fondamentale principio che non c’è alcun ragionevole motivo per sottoporre queste materie alla disciplina penale.

Occorre anche ricordare che queste assurde norme sono il pretesto più diffuso per quelle barbare ondate di sequestri di computer che resero infame l’Italia nel mondo nel 1994 e che, nonostante la dimostrata inutilità  e perversità  di quella procedura d’indagine, continuano a fare migliaia di vittime (spesso del tutto innocenti) anche sei anni più tardi.

E’ preoccupante che tutte le forze politiche, cosଠsollecite nel mettersi al servizio delle lobby di grandi interessi privati, siano perennemente disattente nell’evitare ai cittadini inutili e ingiustificate persecuzioni.

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Approfondimento:

Background

Già  un anno fa ALCEI aveva segnalato le storture contenute nel disegno di legge sulla riforma del diritto d?autore, una legge che molto poco si occupa della tutela degli autori e troppo degli interessi economic i di ben identificate categorie di soggetti (major dell’audiovisivo e del software), il tutto a scapito dei più elementari principi di civiltà  giuridica.

In particolare aveva evidenziato la sostituzione, nell’art.171 bis della legge, dello scopo di “lucro” con quello di “profitto”, come elemento essenziale del reato di duplicazione abusiva. Una decisione che annulla le interpretazioni più equilibrate della giurisprudenza, che ha ravvisato il reato solo nel comportamento di chi “fa commercio” di copie illecitamente duplicate.

Veniva – e viene – inoltre sanzionato penalmente il mero scambio di informazioni tecniche sul funzionamento dei sistemi di decodificazione dei segnali televisivi e di protezione del software e la realizzazione, a puro scopo scientifico, di strumenti in grado di compiere queste azioni, invece di punire chi ne trae un ingiusto vantaggio economico.

Veniva – e viene – istituito un vero e proprio regime di pentitismo, promettendo sconti di pena a chi, coinvolto in attività  illecite, consente alle autorità  il mero sequestro di materiale presumibilmente illecito, a prescindere dall’esito finale del processo

Veniva – e viene – di fatto “legalizzata” la incivile prassi del sequestro di computer come strumento utilizzato per commettere il reato, e ciò a fronte degli illuminati comportamenti di alcune Procure della Repubblica che si sono limitate ad acquisire copia del contenuto dei computer, inibendo l’uso dei soli software di dubbia provenienza, e dell’orientamento espresso dal Tribunale del riesame di Torino, che ha chiaramente affermato la sufficienza “a fini istruttori” dell’acquisizione del contenuto delle memorie di massa, in luogo dell’asportazione dell?intero elaboratore.

Le modifiche peggiorative

Ma questo evidentemente non bastava, perché nel rimpallo fra Camera e Senato sono state aggiunte norme che hanno aggravato ancora di più l?inciviltà  di questa futura legge che adotta per la tutela del diritto d?autore, metodi e strumenti utilizzati per la repressione del traffico di droga o armi, e per il contrasto alla cri minalità  organizzata (schedature, pentiti, responsabilità  presunta).

Gli ulteriori inasprimenti:

– Istituiscono (art. 8) una registrazione presso la Questura (da rinnovarsi annualmente) per tutti coloro che producono, duplicano, riproducono, vendono, noleggiano o cedono a scopo di lucro supporti (nastri, dischi, videocassette, cd ecc.) o semplicemente detengono tale materiale ai fini dello svolgimento delle suddette attività . Il che si traduce in una gigantesca operazione di schedatura di tutti coloro che “hanno a che fare” con “opere dell’ingegno” di chi “lavora” con le opere dell’ingegno

– con l’indiscriminata perseguibilità  d?ufficio dei fatti di duplicazione abusiva, trasformano gli uffici giudiziari penali – già  oberati di procedimenti da smaltire – in “fabbriche di processi” anche per ipotesi minori e di scarsa rilevanza (non a caso, tutte le sentenze penali emanate dai Tribunali italiani riguardano privati cittadini o fatti di minima entità )

– ampliano (art. 10) i già  enormi poteri della SIAE che avrà  “voce in capitolo” anche nei confronti di autori e programmatori che non sono – e non vogliono – iscriversi. In questo articolo in particolare, ma anche nei seguenti (inclusa la parte dedicata alle disposizioni penali) si esalta in maniera inaccettabile il contrassegno apposto dalla SIAE (il famoso “bollino”) che non solo viene imposto a tutti (e quindi anche per i supporti contenenti materiale di pubblico dominio o autoprodotto da soggetti non iscritti nè rappresentati dalla SIAE) ma addirittura viene ad essere elevato (comma 8) a “segno distintivo di opera dell’ingegno”. Da notare che nel recente passato spesso il contrassegno è stato utilizzato da soggetti spregiudicati per dare patina di “legalità ” a prodotti dei quali non si detenevano i diritti di sfruttamento.

– istituiscono nuove funzioni di vigilanza (art.11) all’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni ed alla SIAE funzioni di vigilanza sulle attività  di riproduzione e duplicazione, ma anche di proiezione cinematografica, distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti contenenti le opere. Dall?elenco non sono escluse nemmeno le copisterie…

– creano (art.19) un Comitato per la tutela della proprietà  intellettuale, (del quale fa parte – guarda caso- anche un membro indicato dalla SIAE) con non ben definite funzioni di verifica che finiscono per sconfinare nella delazione.

Le richieste di ALCEI
A fronte di tutto questo, ALCEI torna a chiedere delle modifiche normative che rendano la futura legge più flessibile e in grado di incidere effettivamente sui comportamenti veramente illeciti, evitando di limitare ingiustamente i diritti della persona.

Siamo convinti che una misura fondamentale sia l?abolizione della sanzionabilità  penale di queste fattispecie, ma in via subordinata, sarebbe ragionevole almeno stabilire:

– la sanzionabilità  penale solo per le ipotesi di duplicazione a scopo di lucro (cioè punire chi vende le copie)

– la perseguibilità  del reato di duplicazione abusiva a querela (vale a dire consentire le indagini penali solo su istanza di parte e non automaticamente

– la possibilità  di accedere all’oblazione (e quindi estinguere il reato con il pagamento di una somma)

– la depenalizzazione delle ipotesi minori di duplicazione a fine di lucro (punire con una sanzione amministrativa i fatti di minore rilevanza)

– la decriminalizzazione dello scambio di informazioni tecniche e di apparati non diretti alla commissione di atti illeciti. (non considerare illecito penale il semplice interesse culturale per il funzionamento di apparati tecnici e sistemi software)

– l’esplicito divieto di sequestrare computer

– la limitazione dei poteri della SIAE alle sole opere prodotte da operatori che ne fanno parte

– l’obbligo di applicazione del bollino SIAE soltanto per le opere prodotte da operatori che ne fanno parte

– l’eliminazione di qualsiasi forma di “schedatura preventiva”