{"id":54,"date":"2000-07-25T21:35:16","date_gmt":"2000-07-25T20:35:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alcei.org\/index.php\/archives\/54"},"modified":"2000-07-25T21:35:16","modified_gmt":"2000-07-25T20:35:16","slug":"comunicato-alcei-del-25-luglio-2000","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alcei.it\/?p=54","title":{"rendered":"Comunicato ALCEI del 25 luglio 2000"},"content":{"rendered":"<p><strong>Va di male in peggio la legislazione italiana sul &quot;diritto d&#8217;autore&#8221;&quot;<\/strong><br \/>\n <em>Schedature, &#8220;pentiti&#8221; e sequestri di computer contro chi copia software. La futura legge sul diritto d&#8217;autore tratta chi usa programmi non licenziati allo stesso modo dei trafficanti di droga.<\/em><\/p>\n<p>A pi\u00f9 di un anno di distanza dal comunicato Alcei &#8220;Modifiche ingiuste e incivili alla legge sul diritto d&#8217;autore&#8221; (15 marzo 1999) non solo la situazione non sta migliorando ma sono in discussione al parlamento nuove norme che peggiorano gravemente il quadro normativo. <\/p>\n<p>In tutto il mondo c&#8217;\u00e8 un intenso dibattito sull&#8217;accettabilit\u00e0\u00a0 di norme antiquate che favoriscono solo grandi imprese (editoriali, &#8220;discografiche&#8221;, di spettacolo o di software), non giovano agli autori e vanno contro l&#8217;interesse generale.  Le leggi italiane, ancora pi\u00f9 retrive e repressive, sono in fase di assurdo e ingiustificato inasprimento. <\/p>\n<p>Un errore fondamentale sta nel fatto che comportamenti sostanzialmente definibili, al massimo, come violazioni di rapporti privati siano trattati come illeciti perseguibili penalmente.  All&#8217;interno di questa fondamentale stortura c&#8217;\u00e8 un problema terminologico che puo&#8217; sembrare un oscuro dettaglio formale ma crea una rilevante differenza. <\/p>\n<p>Secondo la legge in vigore, \u00e8 penalmente perseguibile chi fa uso di software non registrato &#8220;per fini di lucro&#8221;.  Alcune sentenze avevano determinato una interpretazione &#8220;intelligente&#8221; di quella norma: cio\u00e8 per &#8220;fine di lucro&#8221; si intende il commercio ma non il semplice utilizzo del software.  Le nuove proposte di legge contengono il termine &#8220;per trarne profitto&#8221;, con l&#8217;obiettivo di forzare una definizione pi\u00f9 estesa e perversa: cio\u00e8 la perseguibilit\u00e0\u00a0 penale del semplice utilizzo. <\/p>\n<p>Occorre ricordare che le pene indicate dalla legge, per fatti che al massimo potrebbero giustificare un risarcimento in denaro, sono assurdamente pesanti.  Da sei mesi a tre anni di carcere &#8211; quando un omicidio colposo plurimo puo&#8217; essere punito con sei mesi di reclusione. <\/p>\n<p>Nella nuova legge potrebbe essere previsto qualche alleggerimento delle pene, ma comunque rimangono esagerate rispetto alla realt\u00e0\u00a0 dei fatti &#8211; e al fondamentale principio che non c&#8217;\u00e8 alcun ragionevole motivo per sottoporre queste materie alla disciplina penale. <\/p>\n<p>Occorre anche ricordare che queste assurde norme sono il pretesto pi\u00f9 diffuso per quelle barbare ondate di sequestri di computer che resero infame l&#8217;Italia nel mondo nel 1994 e che, nonostante la dimostrata inutilit\u00e0\u00a0 e perversit\u00e0\u00a0 di quella procedura d&#8217;indagine, continuano a fare migliaia di vittime (spesso del tutto innocenti) anche sei anni pi\u00f9 tardi. <\/p>\n<p>E&#8217; preoccupante che tutte le forze politiche, cos\u00e0\u00ac sollecite nel mettersi al servizio delle lobby di grandi interessi privati, siano perennemente disattente nell&#8217;evitare ai cittadini inutili e ingiustificate persecuzioni.<\/p>\n<p>********************<\/p>\n<p>Approfondimento:<\/p>\n<p><strong>Background<\/strong><\/p>\n<p>Gi\u00e0\u00a0 un anno fa ALCEI aveva segnalato le storture contenute nel disegno di legge sulla riforma del diritto d?autore, una legge che molto poco si occupa della tutela degli autori e troppo degli interessi economic i di ben identificate categorie di soggetti (major dell&#8217;audiovisivo e del software), il tutto a scapito dei pi\u00f9 elementari principi di civilt\u00e0\u00a0 giuridica.<\/p>\n<p>In particolare aveva evidenziato la sostituzione, nell&#8217;art.171 bis della legge, dello scopo di &#8220;lucro&#8221; con quello di &#8220;profitto&#8221;, come elemento essenziale del reato di duplicazione abusiva. Una decisione che annulla le interpretazioni pi\u00f9 equilibrate della giurisprudenza, che ha ravvisato il reato solo nel comportamento di chi &#8220;fa commercio&#8221; di copie illecitamente duplicate.<\/p>\n<p>Veniva &#8211; e viene &#8211; inoltre sanzionato penalmente il mero scambio di informazioni tecniche sul funzionamento dei sistemi di decodificazione dei segnali televisivi e di protezione del software e la realizzazione, a  puro scopo scientifico, di strumenti in grado di compiere queste azioni, invece di punire chi ne trae un ingiusto vantaggio economico.<\/p>\n<p>Veniva &#8211; e viene &#8211; istituito un vero e proprio regime di pentitismo, promettendo sconti di pena a chi, coinvolto in attivit\u00e0\u00a0 illecite,  consente alle autorit\u00e0\u00a0 il mero sequestro di materiale presumibilmente illecito, a prescindere dall&#8217;esito finale del processo<\/p>\n<p>Veniva &#8211; e viene &#8211; di fatto &#8220;legalizzata&#8221; la incivile prassi del sequestro di computer come strumento utilizzato per commettere il reato, e ci\u00f2 a fronte degli illuminati comportamenti di alcune Procure della Repubblica che si sono limitate ad acquisire copia del contenuto dei computer, inibendo l&#8217;uso dei soli software di dubbia provenienza, e dell&#8217;orientamento espresso dal Tribunale del riesame di Torino, che ha chiaramente affermato la sufficienza &#8220;a fini istruttori&#8221; dell&#8217;acquisizione del contenuto delle memorie di massa, in luogo dell&#8217;asportazione dell?intero elaboratore. <\/p>\n<p><strong>Le modifiche peggiorative<\/strong><\/p>\n<p>Ma questo evidentemente non bastava, perch\u00e9 nel rimpallo fra Camera e Senato sono state aggiunte norme che hanno aggravato ancora di pi\u00f9 l?incivilt\u00e0\u00a0 di questa futura legge che adotta per la tutela del diritto d?autore, metodi e strumenti utilizzati per la repressione  del traffico di droga o armi, e per il contrasto alla cri minalit\u00e0\u00a0 organizzata (schedature, pentiti, responsabilit\u00e0\u00a0 presunta).<\/p>\n<p>Gli ulteriori inasprimenti:<\/p>\n<p>&#8211; Istituiscono (art. 8) una registrazione presso la Questura (da rinnovarsi annualmente) per tutti coloro che producono, duplicano, riproducono, vendono, noleggiano o cedono a scopo di lucro supporti (nastri, dischi, videocassette, cd ecc.) o semplicemente detengono tale materiale ai fini dello svolgimento delle suddette attivit\u00e0\u00a0. Il che si traduce in  una gigantesca operazione di schedatura di tutti coloro che &#8220;hanno a che fare&#8221; con &#8220;opere dell&#8217;ingegno&#8221; di chi &#8220;lavora&#8221; con le opere dell&#8217;ingegno<\/p>\n<p>&#8211; con l&#8217;indiscriminata perseguibilit\u00e0\u00a0 d?ufficio dei fatti di duplicazione abusiva, trasformano gli uffici giudiziari penali &#8211; gi\u00e0\u00a0 oberati di procedimenti da smaltire &#8211; in &#8220;fabbriche di processi&#8221; anche per ipotesi minori e di scarsa rilevanza (non a caso, tutte le sentenze penali emanate dai Tribunali italiani riguardano privati cittadini o fatti di minima entit\u00e0\u00a0) <\/p>\n<p>&#8211; ampliano (art. 10) i gi\u00e0\u00a0 enormi poteri della SIAE che avr\u00e0\u00a0 &#8220;voce in capitolo&#8221; anche nei confronti di autori e programmatori che non sono &#8211; e non vogliono &#8211; iscriversi.  In questo articolo in particolare, ma anche nei seguenti (inclusa la parte dedicata alle disposizioni penali) si esalta in maniera inaccettabile il contrassegno apposto dalla SIAE (il famoso &#8220;bollino&#8221;) che non solo viene imposto a tutti (e quindi anche per i supporti contenenti materiale di pubblico dominio o autoprodotto da soggetti non iscritti n\u00e8 rappresentati dalla SIAE) ma addirittura viene ad essere elevato (comma 8) a &#8220;segno distintivo di opera dell&#8217;ingegno&#8221;. Da notare che nel recente passato spesso il contrassegno \u00e8 stato utilizzato da soggetti spregiudicati per dare patina di &#8220;legalit\u00e0\u00a0&#8221; a prodotti dei quali non si detenevano i diritti di sfruttamento.<\/p>\n<p>&#8211; istituiscono nuove funzioni di vigilanza (art.11) all&#8217;Autorit\u00e0\u00a0 per le garanzie nelle comunicazioni ed alla SIAE funzioni di vigilanza sulle attivit\u00e0\u00a0 di riproduzione e duplicazione, ma anche di proiezione cinematografica, distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti contenenti le opere. Dall?elenco non sono escluse nemmeno le copisterie&#8230;<\/p>\n<p>&#8211; creano (art.19) un Comitato per la tutela della propriet\u00e0\u00a0 intellettuale, (del quale fa parte &#8211; guarda caso- anche un membro indicato dalla SIAE) con non ben definite funzioni di verifica che finiscono per sconfinare nella delazione. <\/p>\n<p><strong>Le richieste di ALCEI<\/strong><br \/>\nA fronte di tutto questo, ALCEI torna a chiedere delle modifiche normative che rendano la futura legge pi\u00f9 flessibile e in grado di incidere effettivamente sui comportamenti veramente illeciti, evitando di limitare ingiustamente i diritti della persona.<\/p>\n<p>Siamo convinti che una misura fondamentale sia l?abolizione della sanzionabilit\u00e0\u00a0 penale di queste fattispecie, ma in via subordinata, sarebbe ragionevole almeno stabilire:<\/p>\n<p>&#8211; la sanzionabilit\u00e0\u00a0 penale solo per le ipotesi di duplicazione a scopo di lucro (cio\u00e8 punire chi vende le copie)<\/p>\n<p>&#8211; la perseguibilit\u00e0\u00a0 del reato di duplicazione abusiva a querela (vale a dire consentire le indagini penali solo su istanza di parte e non automaticamente<\/p>\n<p>&#8211; la possibilit\u00e0\u00a0 di accedere all&#8217;oblazione (e quindi estinguere il reato con il pagamento di una somma)<\/p>\n<p>&#8211; la depenalizzazione delle ipotesi minori di duplicazione a fine di lucro (punire con una sanzione amministrativa i fatti di minore rilevanza)<\/p>\n<p>&#8211; la decriminalizzazione dello scambio di informazioni tecniche e di apparati non diretti alla commissione di atti illeciti. (non considerare illecito penale il semplice interesse culturale per il funzionamento di apparati tecnici e sistemi software)<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;esplicito divieto di sequestrare computer<\/p>\n<p>&#8211; la limitazione dei poteri della SIAE alle sole opere prodotte da operatori che ne fanno parte<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;obbligo di applicazione del bollino SIAE soltanto per le opere prodotte da operatori che ne fanno parte<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;eliminazione di qualsiasi forma di &#8220;schedatura preventiva&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Va di male in peggio la legislazione italiana sul &quot;diritto d&#8217;autore&#8221;&quot; Schedature, &#8220;pentiti&#8221; e sequestri di computer contro chi copia software. La futura legge sul diritto d&#8217;autore tratta chi usa programmi non licenziati allo stesso modo dei trafficanti di droga. 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