{"id":33,"date":"2005-03-22T18:14:44","date_gmt":"2005-03-22T17:14:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alcei.org\/index.php\/archives\/33"},"modified":"2005-11-04T16:47:55","modified_gmt":"2005-11-04T15:47:55","slug":"analisi-dei-contenuti-del-decreto-urbani-sulla-criminalizzazione-del-peer-to-peer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alcei.it\/?p=33","title":{"rendered":"<center>Documento del 22 marzo 2005<\/center>"},"content":{"rendered":"<p><center><strong>Analisi dei contenuti del Decreto Urbani sulla criminalizzazione del Peer-to-Peer<\/strong><\/center><\/p>\n<p><strong>Sintesi <\/strong><br \/>La formulazione attuale della legge sul diritto d&rsquo;autore consente la copia privata di un&rsquo;opera protetta a fronte del pagamento preventivo di un equo compenso calcolato in percentuale sul prezzo dei supporti di memorizzazione.<\/p>\n<p>La legge sul diritto d&rsquo;autore non impone l&rsquo;obbligo di possedere la copia-sorgente (anche perch&eacute;, altrimenti, sarebbe automaticamente vietato usare il video-registratore), ma solo di realizzare in proprio la copia personale senza cederla a terzi.<\/p>\n<p>Ne consegue che l&rsquo;utente che si procura opere protette (anche) tramite un network Peer-to-Peer non commette illecito penale, avendo pagato a monte i diritti d&rsquo;autore.&nbsp; A differenza di chi mette a disposizione le opere senza averne diritto, che non pu&ograve; invocare alcuna giustificazione.<\/p>\n<p>Il Decreto Urbani stravolge l&rsquo;assetto precedente e:<\/p>\n<p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; criminalizza ingiustamente gli utenti che hanno gi&agrave; pagato per godere del diritto alla copia privata.<\/p>\n<p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; istituisce la responsabilit&agrave; oggettiva per i provider e li obbliga a controllare e denunciare i propri utenti.<\/p>\n<p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; affida alla polizia politica (DIGOS) il compito di prevenire le violazioni sul diritto d&rsquo;autore<\/p>\n<p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; stabilisce, per la prima volta, che un certo uso della crittografia &egrave; illegale &ldquo;in s&eacute;&rdquo;.<\/p>\n<p>\n\t\t\t\t\t\t<\/p>\n<p><b>1 &#8211; Il regime giuridico della copia privata di materiale audiovisivo nella legge vigente<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;L&rsquo;art.&nbsp; 71-sexies della legge sul diritto d&rsquo;autore stabilisce che:<\/p>\n<p><i>&ldquo;1. E&#8217; consentita la riproduzione privata di fonogrammi e&nbsp; videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso&nbsp; esclusivamente personale, purch&eacute; senza scopo di lucro e senza fini&nbsp; direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure&nbsp; tecnologiche di cui all&#8217;articolo 102-quater.&rdquo;.<\/i><\/p>\n<p>La legge, inoltre, prevede un equo compenso applicato anticipatamente sul supporto di memorizzazione in modo che il titolare dei diritti venga retribuito anche per l&rsquo;effettuazione della copia privata.&nbsp; Questo &egrave; stabilito all&rsquo;art.&nbsp; 71-septies secondo cui:<\/p>\n<p><i>&ldquo;1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonch&eacute; i&nbsp; produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori&nbsp; ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un&nbsp; compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui&nbsp; all&#8217;articolo 71-sexies. Detto compenso &egrave; costituito, per gli apparecchi&nbsp; esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi&nbsp; o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall&#8217;acquirente finale al&nbsp; rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali &egrave; calcolata sul prezzo di&nbsp; un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente&nbsp; interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ci&ograve; non fosse&nbsp; possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di&nbsp; registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o&nbsp; videogrammi, il compenso &egrave; costituito da una somma commisurata alla capacit&agrave;&nbsp; di registrazione resa dai medesimi supporti.&rdquo;<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;Coerentemente, quindi, l&rsquo;art.171 ter (cui spetta l&rsquo;individuazione delle condotte illecite) stabilisce che:<\/p>\n<p><i>&ldquo;E&rsquo; punito se il fatto &egrave; commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:<\/i><\/p>\n<p><i>a)&nbsp;&nbsp; abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un&#8217;opera dell&#8217;ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;&rdquo;<\/i><\/p>\n<p><b>&nbsp;2 &#8211; La legittimit&agrave; del Peer-to-Peer<\/b><\/p>\n<p>Dal momento che le norme in questione fanno esclusivo riferimento all&rsquo;effet<br \/>\nto del comportamento (duplicazione non a scopo personale) e non alla tecnologia utilizzata se ne deduce che &egrave; consentita la copia privata <b>comunque effettuata <\/b>purch&egrave; non effettuata da terzi (art.71 sexies c.II) e nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione (art.102 quater).<\/p>\n<p>&nbsp;Nel caso del Peer-to-Peer, dunque, vanno tenute ben distinte le posizioni di chi distribuisce l&rsquo;opera protetta e di chi la scarica.&nbsp; Il primo &#150; se non ha acquisito il relativo diritto &#8211; commette sicuramente un atto illecito.&nbsp; Ma il secondo non sta violando alcuna legge.&nbsp; L&rsquo;utente che scarica l&rsquo;opera, infatti, la memorizza su un supporto per il quale ha gi&agrave; pagato a monte l&rsquo;equo compenso per la duplicazione e dunque ha il diritto di fruire dell&rsquo;opera per uso personale.&nbsp; Una posizione, questa, sostenuta anche dal Copyright Board del governo canadese in una <a href=\"http:\/\/www.cb-cda.gc.ca\/decisions\/c12122003-b.pdf\">decisione emanata lo scorso 13 dicembre 2003<\/a> nella quale si legge testualmente:<\/p>\n<p><i>&ldquo;In questo documento non &egrave; in discussione la responsabilit&agrave; di chi fa upload, distribuisce o comunica musica attraverso questi sistemi. Allo stesso modo, non &egrave; in discussione la responsabilit&agrave; di chi fornisce software, gestice reti o connessioni internet. La distribuzione Peer-to-Peer sull&rsquo;internet non &egrave; presa in considerazione in quanto tale dalla normativa. Su questo tema si applicano certamente le altre considerazioni in materia di copyright.&nbsp; In questa sede ci stiamo occupando esclusivamente delle copie finali. La normativa non si occupa della fonte del material copiato.&nbsp; Non &egrave; richiesto&#x2026; che la copia-sorgente sia non illecita.&nbsp; Pertanto non &egrave; rilevante sse la copia-sorgente sia un registazione pre-detenuta, un CD regalato, o un file scaricato dalla rete<\/i> <\/p>\n<p>&nbsp;Dal punto di vista della concreta possibilit&agrave; di sanzionare attivit&agrave; di illecita distribuzione, l&rsquo;attuale normativa (peraltro incivile e vessatoria nella sua impostazione) &egrave; gi&agrave; ampiamente sufficiente.<\/p>\n<p><b>3 &#8211; I contenuti del decreto-legge<\/b><\/p>\n<p><i>&nbsp;A &#150; Le modifiche alla legge sul diritto d&rsquo;autore<\/i><\/p>\n<p>Il decreto-legge Urbani aggiunge alla lettera a) dell&rsquo;art.171 ter che punisce chi:<\/p>\n<p><i>&ldquo;a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un&#8217;opera dell&#8217;ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;&rdquo;<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;La lettera a)bis che si applicherebbe a chi<\/p>\n<p><i>&quot;a-bis) in violazione dell&#8217;articolo 16, diffonde al pubblico per via &nbsp;telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un&#8217;opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d&#8217;autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;&quot;<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;Ne consegue che la modifica proposta &egrave; del tutto superflua perch&eacute; la lettera a) dell&rsquo;art.171 ter comprende (diffusione in pubblico di opera protetta con qualsiasi procedimento) anche i casi della lettera a-bis).<\/p>\n<p>&nbsp;La seconda modifica introdotta dal decreto-legge Urbani modifica l&rsquo;art.171-quater aggiungendo un comma III con l&rsquo;applicazione di una sanzione amministrativa per:<\/p>\n<p><i>&ldquo;Chiunque, in violazione dell&#8217;articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un&#8217;opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d&#8217;autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un&#8217;opera cinematografica o parte di essa&#x2026;&rdquo;.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;Ma il comma I (vigente) di questo articolo gi&agrave; sanziona:<\/p>\n<p><i>&ldquo;Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,&nbsp; duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche&nbsp; avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi,&nbsp; fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della&nbsp; presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere&nbsp; misure di protezione tecnologiche&rdquo;.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;Anche questa modifica si dimostra, pertanto, superflua, come pericolosa &egrave; quella contenuta nel successivo paragrafo, che sanziona pi&ugrave; gravemente l&rsquo;utilizzo di tecniche crittografiche per occultare la comunicazione.&nbsp; Per la prima volta, infatti, viene esplicitamente stabilita la illiceit&agrave; dell&rsquo;uso di questi metodi, stabilendo un precedente pericolosissimo.<\/p>\n<p>&nbsp;Altrettanta preoccupazione desta il comma IV (di futura introduzione) che punisce:<\/p>\n<p><i>&ldquo;Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 &egrave; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.&quot;.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;Questa norma, infatti, &egrave; strutturata sul modello dei delitti di attentato nei quali, invece di punire la commissione di un fatto (regola stabilita nella Costituzione) si anticipa la soglia della punibilit&agrave; agli &ldquo;atti diretti&rdquo;.&nbsp; Cio&egrave; a quegli atti che pur non realizzando materialmente l&rsquo;evento delittuoso ne costituiscono l&rsquo;anticipazione logica e cronologica.&nbsp; Per la sua eccezionalit&agrave; questa tecnica di normazione &egrave; sempre stata utilizzata per proteggere beni collettivi di interesse primario, come certamente non sono i diritti d&rsquo;autore.<\/p>\n<p>&nbsp;<i>B &#150; L&rsquo;introduzione di nuove norme<\/i><\/p>\n<p>Il comma III del decreto Urbani stabilisce che:<\/p>\n<p><i>&ldquo;Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell&#8217;interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell&#8217;articolo 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell&#8217;articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.&rdquo;<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;Nell&rsquo;organigramma funzionale del Ministero dell&rsquo;interno, la legge 121\/81 sul nuovo ordinamento della Pubblica Sicurezza affida le funzioni di prevenzione alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione &#8211; DCPP (ex UCIGOS) che opera a livello locale tramite le Divisioni Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali (DIGOS).<\/p>\n<p>I compiti della DCPP sono:<\/p>\n<ul type=\"circle\">\n<li>raccolta delle informazioni relative alla situazione generale, anche ai fini della prevenzione dell&#8217;ordine pubblico;\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<li>investigazioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro la personalit&agrave; interna ed internazionale dello Stato e contro l&#8217;ordine pubblico, dai reati di terrorismo a quelli di natura politica, in genere;\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<li>compimento dei relativi atti di polizia giudiziaria e supporto operativo ai Servizi Segreti\n\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<\/ul>\n<p>Attualmente, come risulta dal <a href=\"http:\/\/www.interno.it\/sezioni\/attivita\/sicurezza\/dip_ps\/dcpp\/s_000000290.htm\">sito istituzionale dell&rsquo;ufficio<\/a>, pubblicato sul dominio del Ministero dell&rsquo;interno: <b><\/b><\/p>\n<p><i>&ldquo;Nella fase attuale, l&#8217;azione preventiva e di contrasto &egrave; indirizzata particolarmente verso i seguenti obiettivi:<\/i><\/p>\n<ul type=\"circle\">\n<li><i>organizzazioni terroristiche interne ed a carattere internazionale;<\/i>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<li><i>associazioni eversive a<br \/>\nventi tra i propri scopi l&#8217;incitamento alla divisione ed alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi cui fanno riferimento la legge 13.10.1995 n.654 ed il D.L. 26.4.1993 n.122, convertito con legge 25.6.2993 n. 205, ovvero riconducibili alla fattispecie di cui all&#8217;art. 1 della legge 20.6.1952 n.645 recante norme di attuazione della XII disposizione finale e transitoria della Costituzione;<\/i>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<li><i>associazioni che perseguono l&#8217;obiettivo della distruzione dell&#8217;integrit&agrave;, dell&#8217;indipendenza e dell&#8217;unit&agrave; dello Stato ovvero la modifica dell&#8217;assetto costituzionale con mezzi non consentiti dall&#8217;ordinamento; gruppi estremisti che perseguono scopi di sovvertimento sociale attraverso&nbsp;il ricorso alla violenza o a pratiche illegali;<\/i>\n<\/li>\n<li><i>associazioni a carattere militare o paramilitare di cui al D.Lgs. 14.2.1948 n.43;<\/i>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<li><i>reati contro la P.A., qualora il fenomeno, in ragione della sistematicit&agrave; e della gravit&agrave; dei fatti delittuosi registrati, assuma dimensioni tali da incidere sulla credibilit&agrave; e sullo stesso funzionamento delle Istituzioni;<\/i>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<li><i>flussi di immigrazione clandestina e traffico internazionale di armamenti per gli aspetti connessi al coinvolgimento di organizzazioni terroristiche, nazionali ed internazionali;<\/i>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<li><i>associazioni segrete;<\/i>\n<\/li>\n<li><i>congregazioni ed altre realt&agrave; di tipo settario che perseguono finalit&agrave; controindicate;<\/i>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<li><i>terrorismo informatico e telematico;<\/i>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<li><i>fenomeni di &quot;violenza di gruppo&quot; ispirati ad ideologie connotate dal ricorso sistematico a comportamenti aggressivi;<\/i>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<li><i>episodi di illegalit&agrave; nelle manifestazioni sportive ad opera di formazioni organizzate;<\/i>\n<\/li>\n<li><i>altre fenomenologie trasgressive da cui derivino, anche indirettamente, ripercussioni negative per la difesa e la sicurezza dello Stato, la tutela della libert&agrave; e dell&#8217;esercizio dei diritti dei cittadini, nonch&eacute; dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica.<\/i>\n\t\t\t\t\t\t<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;Mentre sarebbe tecnicamente (ma non culturalmente) concepibile l&rsquo;estensione al diritto d&rsquo;autore delll&rsquo;ambito delle attivit&agrave; di prevenzione di competenza della DCPP, non risulta coerente e comprensibile attribuire a questo ufficio la raccolta di non meglio qualificate &ldquo;segnalazioni&rdquo; per la <b>repressione<\/b> degli illeciti, dato che sono attivit&agrave; che la legge attribuisce alle sezioni di polizia giudiziaria e all&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>Questa sovrapposizione di competenze &egrave; ancora pi&ugrave; evidente nel successivo comma V&nbsp; che &#8211; senza, evidentemente, che ci sia un procedimento penale in essere &#8211; estende alla DCPP il potere di ordinare l&rsquo;inibizione dell&rsquo;accesso ai contenuti contestati o la loro rimozione.&nbsp; Ad oggi, questo potere spetta alla sola magistratura ed &egrave; regolato dal codice di procedura penale che contempera le necessit&agrave; delle indagini con i diritti dell&rsquo;indagato e dei terzi.&nbsp; Con l&rsquo;approvazione del decreto Urbani la DCPP potr&agrave; operare al di fuori del sistema di garanzie stabilito per legge.<\/p>\n<p>&nbsp;I commi 5,6 e 7 del decreto Urbani, infine, stabiliscono di fatto l&rsquo;obbligo per il provider di monitorare il comportamento dei propri utenti e di denunciarli alla DCPP. Il testo parla di &ldquo;segnalazione&rdquo;, ma siccome la DCPP &egrave; composta da personale della Polizia di Stato che ha l&rsquo;obbligo di denuncia degli illeciti di cui viene a conoscenza, di fatto la &ldquo;segnalazione&rdquo; del provider equivale a una vera e propria denuncia.<\/p>\n<p>&nbsp;<b>Conclusioni<\/b><\/p>\n<p>In sostanza &#150; un&rsquo;ennesima legge-papocchio inutile, inefficace e pericolosa.&nbsp; In cui si mescolano, in un intruglio indigesto e velenoso, temi diversi e non connessi fra loro, come il terrorismo e la duplicazione di musica, video o software.<\/p>\n<p><b>&nbsp;Inutile<\/b> perch&eacute; non fornisce alcuno strumento utile per la prevenzione del crimine (e in particolare di delitti gravi come il terrorismo o altre forme di violenza).<\/p>\n<p>&nbsp;<b>Inefficace<\/b> perch&eacute; farraginosa e mal concepita, quindi atta a produrre dispersione di attivit&agrave;, procedimenti a carico di innocenti, sovraccarico di indagini senza capo n&eacute; coda, a scapito di attivit&agrave; seriamente utili per combattere le attivit&agrave; criminali.<\/p>\n<p><b>Pericolosa<\/b> perch&eacute; introduce, in materie ove &egrave; totalmente insensato, il concetto di &ldquo;processo alle intenzioni&rdquo; cio&egrave; di punibilit&agrave; non di un fatto, ma della supposta inclinazione a farlo.&nbsp; (Se questa violazione di un principio fondamentale del diritto pu&ograve; essere ammissibile in situazioni estreme come il terrorismo, &egrave; inaccettabile che possa essere estesa a situazioni in cui non c&rsquo;&egrave; alcun rischio per la vita e la sicurezza delle persone e delle istituzioni).<\/p>\n<p>Come altre (troppe) leggi e norme rivela, con le sue affermazioni ridondanti e inutili, una specifica volont&agrave; di repressione dell&rsquo;internet e della libert&agrave; di comunicazione e di informazione offerta dalla rete.<\/p>\n<p>La perversa assurdit&agrave; dell&rsquo;impostazione &egrave; rivelata da alcune specifiche disposizioni.<\/p>\n<p><strong>Sintesi<\/strong><\/p>\n<p>Con l&rsquo;entrata in vigore del decreto Urbani, la DIGOS, oltre a occuparsi di criminalit&agrave; organizzata, terrorismo e sicurezza dello Stato avr&agrave; il compito di tutelare in via preventiva gli interessi di un ristretto gruppo di (potenti) imprenditori dello spettacolo, dell&rsquo;editoria e dell&rsquo;informatica (che gi&agrave; con le leggi esistenti sono assurdamente favoriti dal fatto che la duplicazione di musica, immagini o software &egrave; considerata una responsabilit&agrave; penale).<\/p>\n<p>Questo decreto stabilisce di fatto la &ldquo;responsabilit&agrave; oggettiva&rdquo; dei provider, che hanno l&rsquo;obbligo di monitoraggio e denuncia dei propri utenti &#150; e sono multati pesantissimamente se non denunciano.<\/p>\n<p>Per la prima volta si stabilisce che un certo uso della crittografia &egrave;, di per s&eacute;, illecito. (Sembra di ritornare a quelle disposizioni americane sul controllo della crittografia come strumento militare che tanto scandalo avevano suscitato dieci anni fa).<\/p>\n<p>Si instaura, insomma, qualcosa che somiglia molto a uno &ldquo;stato di polizia&rdquo;, con la persecuzione delle intenzioni, l&rsquo;obbligo di delazione, la violazione della vita e della comunicazione.&nbsp; E tutto questo non per combattere i terroristi (che possono essere solo favoriti dalla confusione e dalla dispersione di energie create da leggi come questa) ma per soddisfare il protagonismo di questo o quell&rsquo;altro uomo politico (&ldquo;voglio anch&rsquo;io una mia legge contro l&rsquo;internet&rdquo;) e le potenti lobby delle case discografiche o di software, cui poco importa se leggi come questa siano applicabili o funzionali, ma piace &ldquo;terrorizzare&rdquo; chi non asseconda i loro avidi interessi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analisi dei contenuti del Decreto Urbani sulla criminalizzazione del Peer-to-Peer Sintesi La formulazione attuale della legge sul diritto d&rsquo;autore consente la copia privata di un&rsquo;opera protetta a fronte del pagamento preventivo di un equo compenso calcolato in percentuale sul prezzo dei supporti di memorizzazione. 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