{"id":3,"date":"2004-05-21T19:31:57","date_gmt":"2004-05-21T18:31:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alcei.org\/?p=3"},"modified":"2005-11-04T16:49:28","modified_gmt":"2005-11-04T15:49:28","slug":"analisi-dei-contenuti-della-legge-21-maggio-2004-n128","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alcei.it\/?p=3","title":{"rendered":"<center>Documento del 21 maggio 2004<\/center>"},"content":{"rendered":"<p><center><\/p>\n<p><strong>Analisi dei contenuti della Legge 21 maggio 2004 n.128<\/strong><br \/>\n<strong>Sintesi<\/strong><br \/>\nIl 31 maggio 2004 &egrave; stato <a href=\"http:\/\/punto-informatico.it\/p.asp?i=48435\">annunciato<\/a> un nuovo intervento legislativo che (si dice) modifica la <a href=\"http:\/\/www.parlamento.it\/parlam\/leggi\/04128l.htm\">L.128\/04<\/a> (che attua il &ldquo;decreto Urbani&rdquo;) per eliminarne alcuni dei pi&ugrave; palesi errori&nbsp; &#150; e per tentare di &ldquo;placare&rdquo; le estese proteste suscitate da quelle disposizioni.&nbsp; Se e come questa ennesima &ldquo;pezza&rdquo; modificher&agrave; la giungla normativa si potr&agrave; capire solo dopo che il testo sar&agrave; stato pubblicato (e dopo l&rsquo;iter parlamentare di una sua eventuale definitiva conversione in legge).&nbsp; E&rsquo;, comunque, forte, la sensazione che l&rsquo;annunciata modifica serva soltanto a soddisfare gli interessi delle major escluse, piuttosto che a correggere, come sembra illudersi l&rsquo;opposizione, le storture di principio della legge.<\/p>\n<p><\/center><\/p>\n<p>Tutti questi episodi, che continuano a complicare un quadro gi&agrave; molto confuso, rientrano in un percorso che era gi&agrave; iniziato prima del <a href=\"http:\/\/www.alcei.it\/news\/sequestr.htm\">crackdown<\/a> di cui, pochi giorni fa,&nbsp; si &egrave; <a href=\"http:\/\/www.interlex.it\/numeri\/040512.htm\">ricordato<\/a>  il decennale &#150; e che &egrave; continuamente complicato dall&rsquo;incrocio delle leggi italiane con (spesso discutibili) norme internazionali.<\/p>\n<p>Senza qui ricostruire tutto quel, percorso, n&eacute; ricordarne le molte complessit&agrave; e contraddizioni &#150; si limita a tracciare, in sintesi, il percorso di ci&ograve; che &egrave; accaduto nel breve periodo di tre mesi &#8211; dal marzo al maggio 2004.<\/p>\n<p>Con fretta immotivata e incoerenza ingiustificabile, le modifiche introdotte alla Camera durante i lavori di conversione del DL 72\/04 nella L.128\/04, se da un lato hanno parzialmente alleggerito gli oneri per gli internet provider (che non sono pi&ugrave; obbligati a denunciare gli utenti) e limitato l&rsquo;ampiezza dei poteri di polizia (che non pu&ograve; pi&ugrave; oscurare siti senza il controllo del magistrato), dall&rsquo;altro hanno introdotto nuovi balzelli e pericolosi principi.<\/p>\n<p>In estrema sintesi, la L.128\/04 stabilisce:<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; una modifica all&rsquo;art.171 ter della legge sul diritto d&rsquo;autore (l.d.a.), con la sostituzione, nel reato di duplicazione\/diffusione abusiva di opere dell&rsquo;ingegno, dello scopo di lucro in fine di profitto, e<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&rsquo;aggiunta, nella stessa norma, della lettera a)bis che criminalizza specificamente l&rsquo;uso della tecnologia peer-to-peer,<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il &ldquo;prelievo coatto&rdquo; a favore della SIAE di una parte del prezzo di supporti apparati e software di masterizzazione,<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&rsquo;obbligo, per l&#8217;immissione in un sistema di reti telematiche di un&#8217;opera dell&#8217;ingegno, di fornire un idoneo avviso sull&#8217;avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d&#8217;autore e sui diritti connessi,<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; un non meglio precisato ruolo di &ldquo;raccordo&rdquo; nella raccolta delle segnalazioni sulle violazioni di legge del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero degli interni,<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&rsquo;obbligo, per gli ISP, dietro richiesta dell&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria, di fornire tutte le informazioni in loro possesso utili all&#8217;individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate,<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&rsquo;obbligo per i soli ISP (i carrier sono esclusi) di porre in essere, per ordine dell&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria,&nbsp; tutte&nbsp; le&nbsp; misure&nbsp; dirette&nbsp; ad impedire l&#8217;accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi,<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; una sanzione amministrativa da&nbsp; 50.000,00 a &euro; 250.000,00 per gli ISP che non cooperano con l&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria.<\/p>\n<p>Il &ldquo;decreto Urbani&rdquo; &egrave; stato approvato a tappe forzate che hanno evidenziato una paradossale e inqualificabile gestione dei lavori, culminata nella incredibile richiesta di approvare la legge cos&igrave; come &egrave;, per poi modificarla successivamente.<\/p>\n<p>Il governo si &egrave; trovato fra il martello della pressione delle major dell&rsquo;audiovisivo\/editoria e l&rsquo;incudine di un provvedimento antipopolare.&nbsp; Ne sono prova le dichiarazioni confuse dei suoi esponenti sul non volersela &ldquo;prendere con i giovani&rdquo; ma solo &ldquo;colpire i pirati&#038;r<br \/>\ndquo;, alle quali hanno fatto eco le proteste dell&rsquo;industria di settore che, fuori da ogni ipocrisia, non tollerava questa &ldquo;impunit&agrave;&rdquo;.&nbsp;<\/p>\n<p>Dal canto suo, l&rsquo;opposizione ha dato spettacolo con un vero e proprio &ldquo;balletto&rdquo; fatto di questioni di costituzionalit&agrave; ed emendamenti, prima presentati e poi ritirati in cambio della &ldquo;promessa di cambiare la legge&rdquo;.&nbsp; Ma si &egrave; fatta passare sotto il naso la fondamentale modifica del dolo specifico nel reato previsto e punito dall&rsquo;art.171 ter l.d.a. da lucro in profitto che punisce le azioni illecite commesse a danno di opere audiovisive.<\/p>\n<p><b>Le modifiche all&#8217;art. 171-ter LDA<\/b><\/p>\n<p>\t\t\t\t\t\t\tAllineando l&rsquo;articolo al precedente 171-bis (che si occupa specificamente di software) la modifica rende punibili gli illeciti compiuti &ldquo;per trarne profitto&rdquo; (prima si parlava, pi&ugrave; restrittivamente, di azioni commesse &ldquo;a scopo di lucro&rdquo;). &nbsp;In pratica questo significa che prima della modifica era, sostanzialmente, punito chi vendeva copie abusive.&nbsp; Ora pu&ograve; essere punito anche chi compie il reato per fini diversi dall&rsquo;arricchimento economico.<\/p>\n<p>Viene poi specificato che la norma si applica, esplicitamente, a chi &ldquo;comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche&#x2026; un&rsquo;opera dell&rsquo;ingegno protetta dal diritto d&rsquo;autore&rdquo;.<\/p>\n<p>Ma siccome l&rsquo;art.171-ter ancora dice esplicitamente che non c&rsquo;&egrave; alcun reato se il fatto &egrave; commesso per uso personale, vuol dire che tutte le modifiche della legge Urbani non si applicano con l&rsquo;ampiezza che la SIAE e il ministro avevano immaginato.&nbsp; In pratica, non sono reato tutte quelle azioni, pur descritte nell&rsquo;articolo in questione, i cui effetti rimangono all&rsquo;interno della sfera privata del soggetto.&nbsp; Cos&igrave;, se &egrave; illecito mettere a disposizione di chiunque opere protette (ma non c&rsquo;era bisogno di modificare la legge per ottenere questo risultato), era e rimane lecito effettuare copie private pur non possedendo l&rsquo;originale, perch&eacute; le duplicazioni sono effettuate su supporti per i quali, a monte, si paga gi&agrave; l&rsquo;equo compenso (impropriamente definito la &ldquo;tassa&rdquo;).&nbsp;<\/p>\n<p><b>&quot;Equo compenso&quot;<\/b>  <b><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/b>E, a proposito di &ldquo;equo compenso&rdquo; dal marasma parlamentare, &ldquo;spuntano&rdquo; anche una nuova &ldquo;tassa&rdquo; sui supporti e sui software di masterizzazione, oltre che l&rsquo;obbligo di apporre una sorta di &ldquo;bollino digitale&rdquo; su tutte le opere dell&rsquo;ingegno. Cio&egrave; una dichiarazione che attesti l&rsquo;avvenuto pagamento dei diritti SIAE, con l&rsquo;indicazione delle sanzioni per chi viola la legge sul diritto d&rsquo;autore.<\/p>\n<p>E&rsquo; appena il caso di notare che, a prescindere dalla fattibilt&agrave; tecnologica, si tratta di una norma vessatoria per gli autori indipendenti e culturalmente incivile, che aumenta lo strapotere della SIAE e segna un ulteriore avanzamento nell&rsquo;attribuzione a questa struttura del diritto di stabilire cosa sia &ldquo;arte&rdquo; e cosa no. Sempre in base al principio che chi usa un computer &egrave; &ldquo;delinquente presunto&rdquo; e che quindi user&agrave; questi oggetti per duplicare abusivamente opere protette, la &ldquo;tassa&rdquo; &egrave; stata estesa anche ai masterizzatori e ai software di masterizzazione.&nbsp; Andando quindi a colpire anche utenti &#150; la maggioranza, per la verit&agrave; &#150; che impiegano questi strumenti per lavorare e non per registrare canzonette o film che durano meno di una stagione.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<b>Responsabilit&agrave; del provider<br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/b>Ma l&rsquo;aspetto pi&ugrave; grave dei contenuti della L.128\/04 &egrave; il trattamento riservato ai provider. Da un lato, infatti, &egrave; stato eliminato l&rsquo;obbligo per gli ISP di denunciare i propri utenti, che &egrave; stato annacquato eliminando il riferimento diretto agli operatori.&nbsp; Nello stesso tempo, per&ograve;, la legge prevede che:<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero degli interni raccolga le &ldquo;segnalazioni di interesse&rdquo; per la prevenzione e la repressione dei reati in materia di diritto d&rsquo;autore,<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a fronte di un provvedimento della magistratura l&rsquo;ISP deva fornire tutte le informazioni in proprio possesso sulle condotte segnalate.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Entrambe le norme non sono accettabili nel principio ancora prima che nella formulazione tecnica.<\/p>\n<p>Quella che trasforma il Ministero degli interni in un &ldquo;collettore di segnalazioni&rdquo; &egrave; ambigua e probabilmente incostituzionale perch&eacute; attribuisce al potere esecutivo (un ministero) funzioni di raccolta di denunce penali (perch&eacute; di questo si tratta) che invece spettano esclusivamente alla magistratura).<\/p>\n<p>Quella che impone agli ISP l&rsquo;obbligo di cooperazione crea una vera e propria falla nel diritto alla difesa.&nbsp; Perch&eacute; cos&igrave; come &egrave; scritta significa che l&rsquo;ISP dovr&agrave;, in piena autonomia e sopportandone i costi, eseguire complesse attivit&agrave; di indagine sui propri sistemi (analisi dei log, incrocio dei dati ecc.) e fornire direttamente i risultati alla magistratura.&nbsp; Che dunque potr&agrave; limitarsi a &ldquo;prendere per buono&rdquo; quello che dice l&rsquo;ISP senza preoccuparsi se i dati siano effettivamente attendibili.<\/p>\n<p>Il risultato pratico &egrave; che gli ISP sono rimasti &ldquo;investigatori a mezzo servizio&rdquo; e che quindi dovranno strutturarsi autonomamente per dare puntuale riscontro alle richieste della magistratura e rischiando comunque di pagare elevatissime sanzioni amministrative (da 50.000 a 250.000 Euro).<\/p>\n<p><b>Conclusioni<\/b><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\tE&rsquo; evidente, a questo punto, che le preoccupazioni espresse nella richiesta di apertura di procedimento per violazione della direttiva 98\/34 presentata alla Commissione europea, rispetto alla creazione di disparit&agrave; per la prestazione di servizi della societ&agrave; dell&rsquo;informazione erano e sono tutt&rsquo;altro che pellegrine.&nbsp; E che questa deficienza della legge potr&agrave; essere rilevata in tutti i processi nei quali saranno invocate le nuove norme a &ldquo;difesa&rdquo; del diritto d&rsquo;autore.<\/p>\n<p><b><\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analisi dei contenuti della Legge 21 maggio 2004 n.128 Sintesi Il 31 maggio 2004 &egrave; stato annunciato un nuovo intervento legislativo che (si dice) modifica la L.128\/04 (che attua il &ldquo;decreto Urbani&rdquo;) per eliminarne alcuni dei pi&ugrave; palesi errori&nbsp; &#150; e per tentare di &ldquo;placare&rdquo; le estese proteste suscitate da quelle disposizioni.&nbsp; Se e come&hellip; <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.alcei.it\/?p=3\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\"><center>Documento del 21 maggio 2004<\/center><\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false},"categories":[9,4],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}