{"id":112,"date":"2006-02-16T21:34:44","date_gmt":"2006-02-16T20:34:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alcei.org\/index.php\/archives\/112"},"modified":"2006-02-19T13:02:22","modified_gmt":"2006-02-19T12:02:22","slug":"comunicato-del-17-febbraio-2005","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alcei.it\/?p=112","title":{"rendered":"<center>Comunicato del 17 febbraio 2006<\/center>"},"content":{"rendered":"<p><center><strong>Approvato in gran segreto il recepimento della direttiva 2004\/48.  Ennesimo ampliamento dei poteri delle major dell&#8217;audiovisivo. <\/strong><br \/>\n<em>Con la scusa del recepimento della (&#8220;discutibile&#8221;\u009d) <a href=\"http:\/\/www.alcei.it\/wp-content\/200448it.pdf\">direttiva 2004\/48<\/a>, (a cui si aggiunge la &#8220;<a target=\"_blank\" href=\"http:\/\/www.edri.org\/edrigram\/number3.14\/IPR\">direttiva Frattini<\/a>&#8221; prossima ventura) le major dell&#8217;audiovisivo tentano di aggravare le responsabilit\u00e0\u00a0 dei provider e mettono a rischio la libert\u00e0\u00a0 della rete.<\/em><\/center>E&#8217; di questi giorni la notizia dell&#8217;imminente approvazione di un <a href=\"http:\/\/www.alcei.it\/wp-content\/rec482004.pdf\">decreto legislativo<\/a> che &#8220;recepisce&#8221;\u009d la direttiva 2004\/48\/CE (l&#8217;ennesimo provvedimento comunitario che si occupa di &#8220;protezione della propriet\u00e0\u00a0 intellettuale&#8221;\u009d).<br \/>\nLa direttiva in questione consente agli Stati membri di garantire ai titolari dei diritti di propriet\u00e0\u00a0 intellettuale &#8220;leve giudiziarie&#8221;\u009d ancora pi\u00f9 vessatorie e aggressive di quelle &#8220;\u201c gi\u00e0\u00a0 esageratamente invasive &#8211;  messe a disposizione dalla legge italiana.<br \/>\nE&#8217; evidente che questo provvedimento non ha alcun carattere di urgenza.  E&#8217; sintomatico che a Camere sciolte si ricorra a un iter straordinario di delega al governo per produrre una norma infestata di discutibili interpretazioni e di intenzionali distorsioni lessicali.<br \/>\nGrazie all&#8217;ambiguit\u00e0\u00a0 nella definizione di concetti fondamentali (come per esempio l&#8217;equiparazione fra &#8220;propriet\u00e0\u00a0 intellettuale&#8221;\u009d &#8220;\u201c cio\u00e8 il diritto d&#8217;autore &#8220;\u201c e la &#8220;propriet\u00e0\u00a0 industriale&#8221;\u009d &#8220;\u201c cio\u00e8 marchi e brevetti; o la vaga definizione di &#8220;intermediario&#8221;\u009d che presta servizi a chi viola i diritti di propriet\u00e0\u00a0 intellettuale) la direttiva ha consentito al legislatore italiano (debitamente &#8220;ispirato&#8221;\u009d) di stravolgere ulteriormente un testo gi\u00e0\u00a0 di per s\u00e8 estremamente sbilanciato in favore degli interessi dei &#8220;soliti noti&#8221;\u009d.  Il risultato pratico \u00e8 che il decreto legislativo contiene alcune norme che pur non esplicitamente rivolte all&#8217;internet, sono &#8220;\u201c palesemente &#8220;\u201c concepite per essere applicate a provider e utenti.  Dal che si deduce chiaramente che l&#8217;obiettivo del decreto legislativo \u00e8 quello di colpire gli ISP mettendoli nelle condizioni di dover &#8220;immolare&#8221;\u009d i propri utenti per non subire pesanti richieste di risarcimento.<br \/>\nL&#8217;obiettivo in questione \u00e8 perseguito con tutte le armi del &#8220;maneggio&#8221;\u009d politico.  Da strumentali &#8220;errori di traduzione&#8221;\u009d, all&#8217;uso di definizioni volutamente vaghe, all&#8217;ampliamento non autorizzato del campo di applicazione della direttiva per finire con la &#8220;dimenticanza&#8221;\u009d di quelle parti della direttiva che impongono doveri e responsabilit\u00e0\u00a0 ai &#8220;titolari&#8221;\u009d dei diritti.<\/p>\n<p>Un esempio di uso strumentale degli errori di traduzione \u00e8 la trasposizione dell&#8217;art.6 della direttiva,  che fissa le condizioni alle quali il giudice pu\u00f2 concedere un provvedimento di urgenza in caso di violazioni.<br \/>\nL&#8217;articolo in questione \u00e8 intitolato nel testo portoghese &#8220;prova&#8221;, nel testo spagnolo &#8220;pruebas&#8221;, nel <a href=\"http:\/\/www.alcei.it\/wp-content\/200448fr.pdf\">testo francesce<\/a> &#8220;preuves&#8221;, nel testo tedesco &#8220;beweise&#8221;, e nel testo italiano &#8220;elementi di prova&#8221;.  Ma il legislatore italiano ha preferito affidarsi al solo <a href=\"http:\/\/www.alcei.it\/wp-content\/200448en.pdf\">testo inglese<\/a> che usa la parola &#8220;evidence&#8221;\u009d (che quando \u00e8 definita &#8220;circumstantial&#8221;\u009d pu\u00f2 essere intesa come &#8220;indizio&#8221;\u009d) per inserire nel testo del decreto legislativo il significato sbagliato.  Cos\u00e0\u00ac facendo \u00e8 possibile ottenere provvedimenti di urgenza senza dover fornire &#8220;troppe spiegazioni&#8221;\u009d (\u00e8 noto che gli &#8220;indizi&#8221;\u009d sono molto meno di una &#8220;prova&#8221;\u009d).<\/p>\n<p>A questo si aggiunge che manca un limite espresso (siamo alla vaghezza delle definizioni) al significato attribuibile al termine &#8220;intermediario&#8221;\u009d.  Lasciando il testo cos\u00e0\u00ac com&#8217;\u00e8,  si pu\u00f2 arrivare a considerare responsabile di un illecito anche un corriere espresso perch\u00e8 pu\u00f2 trasportare merce contraffatta.   E dunque un ISP perch\u00e8 tramite la sua rete qualche utente commette degli illeciti.<br \/>\nSarebbe stato necessario &#8220;\u201c come peraltro si accenna nella direttiva &#8220;\u201c specificare che la norma si applica solo a chi volontariamente e consapevolmente mette a disposizione servizi internet per fini illeciti.<\/p>\n<p>Come se non bastasse, (e siamo all&#8217;eccesso di delega) si cerca di &#8220;regolare la rete&#8221;\u009d tramite le modifiche alla legge sul diritto d&#8217;auotre, non ostante il considerando n.16 della direttiva dica ESPRESSAMENTE che sono al di fuori della 2004\/48 sia le questioni sul software (1991\/250\/CE) sia quelle sul diritto d&#8217;autore nella societ\u00e0\u00a0 dell&#8217;informazione 2001\/29) e non ostante il concetto sia ribadito nell&#8217;art. 9 della direttiva che ESPRESSAMENTE ricorda che le misure d&#8217;urgenza in relazione ai servizi di comunicazione elettronica  sono regolate dalla dir.2001\/29\/CE recepita in Italia con il DLGV 68\/03.<br \/>\nNessuna traccia nel decreto legislativo, poi, del richiamo alla dir. 31\/2000 recepita in Italia con il DLGV 70\/2003 a cui \u00e8 riservata la definzione delle responsabilit\u00e0\u00a0 dei provider.<\/p>\n<p>Significative sono, infine, le omissioni del testo italiano che &#8220;dimentica&#8221;\u009d di riprendere quella parte della direttiva  (nello specifico. L&#8217;art.7 comma 2) che stabilisce la possibilit\u00e0\u00a0, per chi &#8220;subisce&#8221; l&#8217;azione dei titolari dei diritti e poi risulta &#8220;innocente&#8221; di chiedere i danni.<\/p>\n<p>E&#8217; inevitabile il sospetto che tutte queste manipolazioni siano intese a favorire con poco comprensibile fretta ristretti e specifici interessi privati a danno continuo e sistematico di tutti i cittadini e delle imprese che tengono in piedi l&#8217;internet italiana.  Si predica tanto su innovazione e sulla societ\u00e0\u00a0 dell&#8217;informazione, ma poi sono queste &#8220;\u201c ancora una volta &#8211; le assurde costrizioni che vengono imposte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Approvato in gran segreto il recepimento della direttiva 2004\/48. Ennesimo ampliamento dei poteri delle major dell&#8217;audiovisivo. 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