{"id":103,"date":"2005-09-18T21:01:10","date_gmt":"2005-09-18T20:01:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alcei.org\/index.php\/archives\/103"},"modified":"2005-11-04T16:43:28","modified_gmt":"2005-11-04T15:43:28","slug":"documento-del-18-settembre-2005","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alcei.it\/?p=103","title":{"rendered":"<center>Documento del 18 settembre 2005<\/center>"},"content":{"rendered":"<p><center><b>Pacchetto sicurezza e repressione dei diritti civili<\/b>.<br \/>Un documento di approfondimento <br \/>del comunicato 18 settembre 2005<br \/><b>Repressione dei diritti civili <br \/>con il pretesto del terrorismo<\/b>.<br \/><i> Di nuovo pericolose ambiguit\u00e0\u00a0 <br \/>nelle norme italiane <br \/>e nella loro applicazione.<\/i><\/center><\/p>\n<p>Come ALCEI aveva evidenziato nel comunicato del 18 settembre 2005 &#8220;\u201c &#8220;Repressione dei diritti civili con il pretesto del terrorismo&#8221;\u009d, il &#8220;pacchetto Pisanu&#8221;\u009d emanato sull&#8217;onda emotiva provocata dall&#8217;attentato terroristico alla metropolitana di Londra ha poco a che vedere con la prevenzione del terrorismo e molto con l&#8217;ennesimo &#8220;giro di vite&#8221;\u009d a danno delle libert\u00e0\u00a0 civili di cittadini e imprese.<br \/>\nQuesto documento &#8220;\u201c che completa il comunicato del 18 settembre 2005 &#8220;\u201c ne riprende i temi e ne approfondisce gli aspetti normativi, evidenziando come il &#8220;pacchetto Pisanu&#8221;\u009d sia afflitto da imprecisioni giuridiche, scarsa consapevolezza tecnico-informatica e ridondanze procedurali che, paradossalmente, rendono pi\u00f9 complesso il lavoro degli investigatori e non aumentano la sicurezza del paese.<\/p>\n<p>Venendo al merito della questione \u00e8 possibile affermare che il meccanismo applicativo del &#8220;pacchetto sicurezza&#8221;\u009d ruota attorno a due cardini:<br \/>\n&#8211;\tl&#8217;imposizione dell&#8217;obbligo di conservazione dei dati di traffico &#8220;circostanziali&#8221;\u009d<br \/>\n&#8211;\tl&#8217;estensione spropositata di obblighi e controlli di &#8220;polizia amministrativa&#8221;\u009d anche alle associazioni e ai comitati &#8211; fenomeni associativi impropriamente definiti &#8220;circoli privati&#8221;\u009d &#8220;\u201c in modo da rendere praticamente applicabile l&#8217;obbligo di licenza anche ai singoli cittadini.<\/p>\n<p>Cominciamo da questo secondo argomento: dal punto di vista dei soggetti destinatari dell&#8217;obbligo di conservazione e di messa a disposizione dei dati di traffico \u00e8 abbastanza chiaro che l&#8217;art. 7 c. I DL 144\/05 convertito in legge dalla L.155\/05 si applica agli esercenti attivit\u00e0\u00a0 commerciali nel settore delle telecomunicazioni (e dunque: internet point, call center, internet caf\u00e9).<br \/>\nI problemi sorgono, invece, con l&#8217;estensione degli obblighi ai &#8220;circoli privati di qualsiasi specie&#8221;\u009d, &#8220;entit\u00e0\u00a0&#8220;\u009d che non rientrano fra i soggetti di diritto.  Il codice civile, infatti, individua agli articoli da 36 a 42 delle realt\u00e0\u00a0 &#8211; associazioni non riconosciute e comitati &#8220;\u201c che pur non avendo personalit\u00e0\u00a0 giuridica sono comunque, seppur con le note limitazioni, soggetti di diritto.  Dunque, dove il decreto Pisanu parla di &#8220;circoli privati&#8221;\u009d si dovrebbe leggere, pi\u00f9 correttamente, &#8220;associazioni non riconosciute&#8221;\u009d o, appunto, &#8220;comitati&#8221;\u009d; con le paradossali conseguenze che si evidenziano nelle prossime righe.<br \/>\nUn&#8217;associazione non riconosciuta &#8220;\u201c dice il codice civile &#8211; nasce senza bisogno di particolari formalit\u00e0\u00a0, per il solo fatto che due o pi\u00f9 persone decidano di operare per il raggiungimento di un obiettivo.  Ne deriva quindi che qualsiasi tipo di associazione non riconosciuta &#8220;\u201c anche quelle parrocchiali o sportive &#8220;\u201c che per qualsiasi ragione dovessero consentire ai propri aderenti l&#8217;uso di un computer collegato all&#8217;internet dovrebbero richiedere la licenza al questore e accettare che &#8220;\u201c senza mandato del magistrato &#8220;\u201c la polizia possa accedere al domicilio privato adibito a &#8220;sede&#8221;\u009d per eseguire &#8220;controlli amministrativi&#8221;\u009d.<br \/>\nSi tratta, evidentemente, di una limitazione irragionevole, ingiustificata e pericolosissima della libert\u00e0\u00a0 di associazione e della inviolabilit\u00e0\u00a0 del domicilio. Il decreto Pisanu non collega la licenza di polizia &#8220;\u201c come nel caso della licenza amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande nei &#8220;circoli privati&#8221;\u009d &#8220;\u201c al particolare scopo associativo e alla particolare modalit\u00e0\u00a0 con la quale questo scopo viene perseguito (e anche se questo facesse, nel caso dell&#8217;internet, ci sarebbe comunque da discutere).  Ma limita indiscriminatamente la libert\u00e0\u00a0 di qualsiasi cittadino che si collega all&#8217;internet tanto da spingere a domandarsi se quella del &#8220;terrorismo&#8221;\u009d non sia altro che una &#8220;scusa&#8221;\u009d&#8221;\u00a6<\/p>\n<p>Veniamo ora alla questione &#8220;data-retention&#8221;\u009d.  Anche qui le norme sono scritte in modo confuso e impreciso, lasciando spazio a interpretazioni differenti rispetto alla tipologia dei dati da conservare e ai servizi di cui si dovrebbero conservare le attivit\u00e0\u00a0.<br \/>\nVa premesso che la data-retention \u00e8 una soluzione culturalmente sbagliata e inefficiente dal punto di vista delle indagini perch\u00e9 trasmette agli investigatori una falsa sensazione di sicurezza ma non consente di rintracciare soggetti criminali adeguatamente motivati e tecnicamente preparati (cio\u00e8 i pi\u00f9 pericolosi).  La realt\u00e0\u00a0  &#8220;\u201c come pure dice quasi &#8220;vergognandosi&#8221;\u009d il decreto Pisanu &#8220;\u201c \u00e8 che i dati cos\u00e0\u00ac conservati servono anche per le indagini che non riguardano i terroristi (non si pu\u00f2 interpretare diversamente quella parte dell&#8217;art.6 comma I che recita:  &#8220;i dati del traffico&#8221;\u00a6possono essere utilizzati esclusivamente per le finalita&#8217; del presente decreto-legge, salvo l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale per i reati comunque perseguibili.&#8221;\u009d).<br \/>\nDunque, bench\u00e9 ci sia un ovvio, diffuso &#8220;\u201c e identificato &#8211; interesse a sostenere che l&#8217;obbligo di conservazione dei dati si applichi estensivamente a qualsiasi &#8220;servizio di comunicazione elettronica&#8221;\u009d, in realt\u00e0\u00a0 questo non \u00e8 vero.<br \/>\nE&#8217; infatti possibile affermare che i &#8220;dati circostanziali&#8221;\u009d da conservare obbligatoriamente sono soltanto quelli relativi ai servizi di comunicazione (e-mail, chat, instant-messaging), mentre restano fuori dalla &#8220;retention&#8221;\u009d quelli relativi alla consultazione passiva di risorse (navigazione e lettura di newsgroup) o di pubblicazione di contenuti (ftp).<br \/>\nSi giunge a questa conclusione considerando che l&#8217;art.6 della L.155\/05 impone la data retention per &#8220;dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilit\u00e0\u00a0 degli accessi&#8221;.  Questa interpretazione \u00e8 confermata dal successivo decreto ministeriale 16 agosto 2005, il cui art. 1 dice chiaramente che gli obblighi valgono per &#8220;i  titolari  o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato  di  qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei  clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche.&#8221;\u009d  Ribadisce il concetto l&#8217;art.2 del decreto (Monitoraggio delle attivit\u00e0\u00a0) che fa nuovamente riferimento alla &#8220;comunicazione&#8221;\u009d come oggetto degli obblighi di retention.  Si legge infatti nella norma: &#8220;\u009dI soggetti di cui all&#8217;art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall&#8217;utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.&#8221;\u009d.<br \/>\nQuindi il concetto \u00e8 che andrebbero conservati solo i dati di quella tipologia di traffico che rientra nella categoria &#8220;comunicazione&#8221;, cio\u00e8 &#8220;\u201c per semplificare &#8220;\u201c tutto ci\u00f2 che \u00e8 protetto dall&#8217;art.15 della Costituzione; mentre sarebbero esclusi tutti quei servizi &#8220;\u201c come la pubblicazione di file o la diffusione\/messa a disposizione di contenuti &#8211; che rientrano nell&#8217;art.21 Cost.<\/p>\n<p>Prendiamo atto con soddisfazione, invece, che l&#8217;art.2 del DM 16 agosto 2005 recepisce finalmente &#8220;\u201c seppur in piccola parte &#8220;\u201c la necessit\u00e0\u00a0 di conservare i dati garantendone la non alterabilit\u00e0\u00a0 e la non accessibilit\u00e0\u00a0 a terzi non autorizzati.  Da anni ALCEI si batte perch\u00e9 i tribunali riconoscano la dignit\u00e0\u00a0 di &#8220;prova&#8221;\u009d processuale solo a dati e log di sistema generati, manipolati e custoditi con adeguate cautele e non a qualsiasi file di testo, magari stampato su un normale foglio di carta.  Con l&#8217;entrata in vigore di questa norma, invece, si registra un primo, piccolo ma significativo cambio di rotta.  E&#8217; evidente, infatti, che ben difficilmente i dati circostanziali di traffico potranno avere un valore probatorio se non saranno conservati seguendo almeno le minime indicazioni del decreto ministeriale.  Ben altro ci sarebbe da fare per realizzare compiutamente il sistema processuale della &#8220;prova informatica&#8221;\u009d, ma quantomeno cominciano a esserci delle norme che vanno nella direzione giusta.<\/p>\n<p>E&#8217;, viceversa, grave il presupposto politico-giuridico su cui si basa il pacchetto Pisanu e che tramite l&#8217;eliminazione dell&#8217;anonimato, porter\u00e0\u00a0 alla messa al bando &#8220;\u201c o al sostanziale ridimensionamento &#8220;\u201c dell&#8217;utilizzo di sistemi crittografici.<br \/>\nFin dalla sua costituzione, risalente al 1994, ALCEI si \u00e8 fatta portatrice di un approccio sull&#8217;anonimato che, successivamente, \u00e8 stato definito &#8220;anonimato protetto&#8221;\u009d (una formula per la quale il provider &#8220;\u201c e solo il provider &#8220;\u201c si fa garante della reale identit\u00e0\u00a0 dell&#8217;abbonato e che comunicher\u00e0\u00a0 alla magistratura solo in caso di commissione di atti illeciti).  Ma il pacchetto Pisanu sposa un approccio ciecamente repressivo che non tiene conto della decennale elaborazione giuridica sul tema e implica di fatto, la potenziale messa al bando di tutti quei servizi (anonymous remailer, anonymous surfing, ma anche VPN) che si basano sulla crittografia forte e che costituiscono, oltre che uno strumento per la tutela delle libert\u00e0\u00a0 civili, un importante componente per la protezione delle infrastrutture critiche di un paese.<br \/>\nIl pacchetto Pisanu potrebbe essere interpretato nel senso di vietare quei servizi che non consentono la conservazione dei dati circostanziali di traffico o che ne producono di inutili: ne conseguirebbe la messa fuori legge anche degli strumenti che consentono di realizzare il risultato e dunque, in ultima analisi, della crittografia.<br \/>\nNon sarebbe certo una novit\u00e0\u00a0, visto che si tent\u00f2 senza successo il &#8220;colpo di mano&#8221;\u009d gi\u00e0\u00a0 con il famigerato &#8220;decreto Urbani&#8221;\u009d sul peer-to-peer (vedi http:\/\/www.alcei.org\/index.php\/archives\/4).  Ma ora &#8220;\u201c a differenza di allora &#8220;\u201c il Parlamento \u00e8 riuscito a muovere il primo passo verso quello che sembra un obiettivo &#8220;segnato&#8221;\u009d: la sostanziale limitazione dei diritti civili nella societ\u00e0\u00a0 dell&#8217;informazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pacchetto sicurezza e repressione dei diritti civili.Un documento di approfondimento del comunicato 18 settembre 2005Repressione dei diritti civili con il pretesto del terrorismo. Di nuovo pericolose ambiguit\u00e0\u00a0 nelle norme italiane e nella loro applicazione. 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