{"id":18,"date":"2005-05-04T09:57:01","date_gmt":"2005-05-04T08:57:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alcei.org\/index.php\/chi-siamo\/statuto\/"},"modified":"2006-02-12T20:42:45","modified_gmt":"2006-02-12T19:42:45","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.alcei.it\/?page_id=18","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"<p>Statuto dell&#8217;associazione ALCEI<\/p>\n<p><strong>Art. 1 &#8211; Costituzione dell&#8217;Associazione<\/strong><\/p>\n<p>E&#8217; costituita, ai sensi dell&#8217;art. 36 e segg. CC, l&#8217;Associazione ALCEI &#8220;\u201c Electronic Frontiers Italy &#8220;\u201c Associazione per la libert\u00e0\u00a0 nella comunicazione elettronica interattiva. L&#8217;Associazione ha sede legale in Milano e opera, attraverso i sistemi telematici, in Italia ed all&#8217;estero, indipendentemente dalla sede. Le attivit\u00e0\u00a0 operative dell&#8217;Associazione possono essere collocate, secondo opportunit\u00e0\u00a0 e convenienza pratica, in qualsiasi localit\u00e0\u00a0, indipendentemente dalla sede legale.<\/p>\n<p>L&#8217;Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2020 e pu\u00f2 essere prorogata o sciolta anticipatamente soltanto in virt\u00f9 di una deliberazione dell&#8217;Assemblea degli associati.<\/p>\n<p><strong>Art. 2 &#8211; Scopi<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;Associazione non persegue fini di lucro ed \u00e8 indipendente da partiti o movimenti politici come da ogni interesse economico o corporativo.<\/p>\n<p>Si propone lo studio e la soluzione dei problemi comuni agli associati nonch\u00e9 la tutela della libert\u00e0\u00a0 di opinione e di comunicazione e degli interessi degli utenti di servizi telematici ed in generale lo sviluppo ed il miglioramento della comunicazione in tutti i suoi aspetti e in particolare della telematica.<\/p>\n<p>In particolare, si propone di svolgere le azioni ed intraprendere le iniziative pi\u00f9 opportune per: <\/p>\n<p>&#8220;\u00a2\tpromuovere lo sviluppo umano e civile della telematica come strumento di informazione, arricchimento culturale e libero scambio di notizie ed opinioni;<\/p>\n<p>&#8220;\u00a2\ttutelare gli interessi degli utilizzatori della comunicazione telematica ovvero di chiunque ne faccia uso personale o collettivo, per motivi culturali, di studio, di lavoro, di corrispondenza personale o per divertimento e passatempo; contribuire all&#8217;arricchimento di esperienza e conoscenza fra i propri soci e fra tutti gli utilizzatori di servizi telematici;<\/p>\n<p>&#8220;\u00a2\traccogliere e diffondere informazioni, dati e notizie finalizzate a una maggiore comprensione e familiarit\u00e0\u00a0 &#8220;\u201c sia riguardo all&#8217;opinione pubblica, sia presso gli organi di informazione &#8220;\u201c del mondo della telematica e della sua fondamentale importanza in ogni aspetto delle moderne societ\u00e0\u00a0 civili; promuovere un uso corretto e civile degli strumenti telematici da parte dei suoi associati come di tutti gli utilizzatori;  difendere in tutti i modi &#8220;\u201c anche con opportuni interventi presso le pubbliche autorit\u00e0\u00a0, enti, istituzioni, associazioni in Italia e all&#8217;estero &#8220;\u201c la libert\u00e0\u00a0 di chiunque usi la comunicazione telematica per esprimere il proprio pensiero in ogni sua forma; denunciare e combattere le violazioni etiche e tecniche, i comportamenti che danneggiano il normale svolgimento delle attivit\u00e0\u00a0 telematiche, nonch\u00e9 ogni azione o condizionamento da parte dell&#8217;autorit\u00e0\u00a0 pubblica o dei gestori di servizi che risulti repressiva, prevaricatoria o tale da limitare la libert\u00e0\u00a0 ed i diritti degli utenti;<\/p>\n<p>&#8220;\u00a2\tcollaborare, anche su scala internazionale, con altre associazioni, organizzazioni o enti che perseguono fini analoghi. <\/p>\n<p>La Dichiarazione di Princ\u00e0\u00acpi ha valore vincolante quanto lo Statuto e ne definisce le linee interpretative. <\/p>\n<p><strong>Art. 3 &#8211; Appartenenza all&#8217;Associazione<\/strong><\/p>\n<p>Possono appartenere all&#8217;Associazione, in qualit\u00e0\u00a0 di soci ordinari, tutte le persone che, in possesso dei diritti civili, utilizzano servizi telematici o abbiano interesse ad approfondire la loro conoscenza di questo argomento; e non abbiano, secondo le valutazioni del Consiglio Operativo o dell&#8217;Assemblea, attivit\u00e0\u00a0 od impegni che siano in contrasto on le finalit\u00e0\u00a0 dell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>L&#8217;Associazione \u00e8 italiana e ha sede in Italia, ma possono farne parte anche persone di diversa cittadinanza o residenti in altri paesi.<\/p>\n<p>Potranno inoltre appartenere all&#8217;Associazione, nella qualit\u00e0\u00a0 di soci sostenitori, entit\u00e0\u00a0 collettive come organizzazioni senza fini di lucro, organismi didattici o altri centri culturali o di studio, o anche imprese private. Non \u00e8 comunque finalit\u00e0\u00a0 dell&#8217;Associazione promuovere o difendere interessi commerciali di specifiche categorie d&#8217;impresa.<\/p>\n<p>Le domande di iscrizionedevono essere approvate dal Consiglio Operativo o da una commissione da esso designata.<\/p>\n<p><strong>Art. 4 &#8211; Categorie di associati<\/strong><\/p>\n<p>Gli associati possono appartenere a quattro categorie: <\/p>\n<p>A. \tAssociati ordinari <\/p>\n<p>Godono di tutti i diritti associativi e del diritto di essere eletti alle cariche associative. Pagano la normale quota associativa.<\/p>\n<p>B. \tAssociati &#8220;studenti&#8221;\u009d<\/p>\n<p>Sono considerati &#8220;studenti&#8221;\u009d tutti coloro che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno di et\u00e0\u00a0 e coloro che non hanno ancora iniziato la loro vita di lavoro &#8220;\u201c o che, indipendentemente dall&#8217;et\u00e0\u00a0, hanno una bassa e irregolare fonte di reddito. <\/p>\n<p>Gli associati &#8220;studenti&#8221;\u009d pagano una quota ridotta e hanno gli stessi diritti dei soci ordinari fuorch\u00e9 quello di essere eletti alle cariche associative.<\/p>\n<p>Il Consiglio Operativo pu\u00f2 accettare l&#8217;iscrizione a quota ridotta (pari a quella degli associati &#8220;studenti&#8221;\u009d) di persone che per qualsiasi motivo ritengono troppo oneroso il pagamento della quota ordinaria.<\/p>\n<p>C. Soci sostenitori, come definiti nell&#8217;art. 3<\/p>\n<p>Ciascun socio sostenitore avr\u00e0\u00a0 la facolt\u00e0\u00a0 di designare una persona che lo rappresenti nelle assemblee e nella altre attivit\u00e0\u00a0 associative. <\/p>\n<p>I delegati dei soci sostenitori, se non sono iscritti a titolo personale all&#8217;Associazione, non possono essere eletti alle cariche associative se non nel Consiglio Operativo nei limiti indicati all&#8217;art. 13.<\/p>\n<p>D. Soci onorari<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Operativo, pu\u00f2 nominare soci onorari persone che abbiano dato un particolare contributo allo sviluppo ed alla comprensione della telematica o alla difesa della libert\u00e0\u00a0 di comunicazione. <\/p>\n<p>I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono essere eletti alle cariche associative.<\/p>\n<p><strong>Art. 5 &#8211; Quote e patrimonio<\/strong><\/p>\n<p>Il patrimonio dell&#8217;Associazione \u00e8 costituito dalle quote associative, dai conferimenti volontari ed eventuali altri cespiti.<\/p>\n<p>L&#8217;Associazione pu\u00f2 accettare contributi volontari da parte di privati (singoli, imprese, associazioni, enti, organizzazioni, ecc.) ma rifiuta ogni tipo di sovvenzione proveniente da enti governativi italiani o stranieri (salvo esplicita e specifica delibera dell&#8217;Assemblea). In nessun caso i contributi da parte di imprese o altri enti potranno condizionare il comportamento dell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Le quote associative vengono stabilite dall&#8217;Assemblea degli associati e rimangono invariate se non ulteriormente modificate dall&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p>Se l&#8217;Assemblea modifica l&#8217;entit\u00e0\u00a0 delle quote, la decisione ha effetto a partire dal 1 Gennaio dell&#8217;anno successivo alla modifica. Il pagamento della quota associativa \u00e8 riferito all&#8217;anno solare di versamento. E&#8217; dovuto la prima volta al momento dell&#8217;iscrizione e successivamente al 31 gennaio di ciascun anno. Se l&#8217;iscrizione di un nuovo socio avviene nell&#8217;ultimo trimestre dell&#8217;anno, il pagamento della quota vale per l&#8217;anno successivo.<\/p>\n<p>Gli associati non in regola con le quote non hanno diritto di voto, non possono essere eletti a cariche associative e non possono partecipare alle assemblee.<\/p>\n<p><strong>Art. 6 &#8211; Criteri di comportamento<\/strong><\/p>\n<p>Gli associati seguono i criteri di questo statuto, della dichiarazione di princ\u00e0\u00acpi, del codice di comportamento e dei valori della convivenza civile.<\/p>\n<p>E&#8217; comunque chiaro che, come stabilito dall&#8217;art. 8, l&#8217;associazione rispetta totalmente la libert\u00e0\u00a0 individuale in tutte le sue forme e non pu\u00f2 esprimere valutazioni sul comportamento personale degli associati e sulle loro scelte di vita, anche nel caso che queste escano dagli abituali schemi delle convenzioni sociali.<\/p>\n<p><strong>Art. 7 &#8211; Valutazioni di comportamento <\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui ad un associato siano addebitati fatti non conformi al corretto comportamento la questione pu\u00f2 essere sottoposta, su richiesta di un altro associato, al Comitato di Garanzia.<\/p>\n<p>Qualora, dopo gli opportuni approfondimenti (nell&#8217;ambito dei quali deve essere garantito il diritto dell&#8217;associato sottoposto a critica di far valere le sue argomentazioni) il comitato di Garanzia ritenga giustificate le mozioni esposte nei confronti di un associato per violazioni dello spirito o della forma delle norme di comportamento indicate nel presente statuto e dei criteri ispiratori della dichiarazione di Princ\u00e0\u00acpi, il Consiglio Operativo pu\u00f2 disporre provvedimenti disciplinari commisurati alla gravit\u00e0\u00a0 del fatto, che possono consistere in: <\/p>\n<p>&#8220;\u00a2\tmonito personale, il cui contenuto viene comunicato solo all&#8217;interessato; <\/p>\n<p>&#8220;\u00a2\tmonito pubblico, di cui vengono informati tutti gli associati; <\/p>\n<p>&#8220;\u00a2\tsospensione dalle attivit\u00e0\u00a0 dell&#8217;associazione (qualora la sospensione comminata sia superiore a tre mesi l&#8217;Assemblea dev&#8217;essere chiamata a ratificare tale decisione). <\/p>\n<p>Qualora il Consiglio Operativo ritenga che la natura dei fatti addebitati sia di particolare gravit\u00e0\u00a0 pu\u00f2 proporre all&#8217;Assemblea l&#8217;esclusione dall&#8217;Associazione. Nel periodo fra la proposta di esclusione da parte del Consiglio Operativo e la decisione dell&#8217;Assemblea, l&#8217;associato \u00e8 sospeso.<\/p>\n<p><strong>Art. 8 &#8211; Materie di non competenza<\/strong><\/p>\n<p>Non \u00e8 competenza del Comitato di Garanzia, e in generale dell&#8217;Associazione, intervenire nel caso che tra gli associati ci siano vertenze o dissensi di natura diversa da quelle riguardanti le finalit\u00e0\u00a0 e iprinc\u00e0\u00acpi ispiratori dell&#8217;Associazione , come per esempio contrasti di interessi commerciali o vertenze in materia di lavoro.<\/p>\n<p>E&#8217; comunque escluso ogni intervento dell&#8217;Associazione, o di suoi organi, sulla vita privata di un associato, nonch\u00e9 sulle sue  opinioni e convinzioni etiche, morali, politiche, religiose o qualsiasi altro campo che esula dai fini dell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p><strong>Art. 9 &#8211; Cessazione di appartenenza all&#8217;Associazione<\/strong><\/p>\n<p>Cessano di far parte dell&#8217;Associazione gli associati che ne recedano volontariamente o nei confronti dei quali sia stato votato un provvedimento di esclusione.<\/p>\n<p>L&#8217;esclusione, oltre che nei modi e nei termini di cui all&#8217;art. 7, pu\u00f2 essere pronunciata dal Consiglio Operativo in qualsiasi momento, a partire dal 1\u00c2\u00b0 febbraio dell&#8217;anno di riferimento, in caso di mancato pagamento della quota associativa Comunque l&#8217;appartenenza all&#8217;associazione si considera automaticamente conclusa entro il termine massimo della fine dell&#8217;anno cui la quota si riferisce. Il Consiglio Operativo ha facolt\u00e0\u00a0  di mantenere il dialogo e la collabrazione anche con chi non \u00e8 pi\u00f9 iscritto, ma  chi non \u00e8 in regola con la quota non ha diritto di voto nelle assemblee.<\/p>\n<p>L&#8217;esclusione pu\u00f2 inoltre essere pronunciata in caso di condanna penale definitiva.  Nel caso che una condanna sia, per fondati motivi, ritenuta ingiusta, l&#8217;Associazione pu\u00f2 tenere il condannato fra i suoi associati ed eventualmente appoggiarne la difesa. Tale decisione deve essere confermata da una delibera dell&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p>Il Consiglio Operativo pu\u00f2 decidere di mantenere fra i suoi associati la persona che si trovasse in tale condizione, in attesa della delibera dell&#8217;Assemblea, per un periodo massimo di sei mesi.<\/p>\n<p>Le pronunce di esclusione di un associato, deliberate dal Consiglio Operativo, devono essere ratificate dall&#8217;Assemblea. Nel periodo necessario per l&#8217;adozione della delibera assembleare l&#8217;associato rimane sospeso. Tale periodo non pu\u00f2 superare i sei mesi.<\/p>\n<p><strong>Art. 10 &#8211; Organi dell&#8217;Associazione<\/strong><\/p>\n<p>Gli organi dell&#8217;Associazione sono: <\/p>\n<p>1.\tAssemblea degli associati; <\/p>\n<p>2.\tConsiglio Operativo; <\/p>\n<p>3.\tPresidente; <\/p>\n<p>4.\tComitato di Garanzia; <\/p>\n<p><strong>Art. 11 &#8211; L&#8217;Assemblea<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea ordinaria degli associati \u00e8 convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l&#8217;approvazione del bilancio consuntivo e preventivo &#8220;\u201c e ogni tre anni per la nomina del Consiglio Operativo e del Comitato di Garanzia.<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea \u00e8 convocata dal presidente o, in sua assenza o indisponibilit\u00e0\u00a0, da un altro membro del Consliglio Operativo.<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea ordinaria viene convocata per messaggio telematico e per invio postale (lettera semplice) almeno otto giorni prima della riunione.<\/p>\n<p>Delibera sull&#8217;operato del Consiglio Operativo, sui bilanci annuali consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Operativo, su relazione del tesoriere e-o del persidente.<\/p>\n<p>Oltre all&#8217;Assemblea ordinaria, pu\u00f2 essere in qualsiasi momento convocata un&#8217;Assemblea degli associati per decisione del Consiglio Operativo o per richiesta scritta di almeno un quinto degli associati, che dovranno indicare con almeno otto giorni di anticipo il motivo della riunione e gli argomenti all&#8217;ordine del giorno.<\/p>\n<p>In caso di urgenza, il Consiglio Operativo potr\u00e0\u00a0 consultare l&#8217;Assemblea degli associati anche senza preavviso; ma se alla convocazione non parteciper\u00e0\u00a0 almeno la met\u00e0\u00a0 pi\u00f9 uno degli associati la delibera dovr\u00e0\u00a0 essere sottoposta a verifica con una regolare convocazione data con almeno otto giorni di anticipo.<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea decide su tutte le questioni poste all&#8217;ordine del giorno dal Consiglio Operativo o da almeno un quinto degli associati.<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea \u00e8 regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti o regolarmente rappresentati almeno la met\u00e0\u00a0 pi\u00f9 uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da indirsi almeno un&#8217;ora dopo la prima, l&#8217;Assemblea \u00e8 valida qualunque sia il numero dei presenti.<\/p>\n<p>Gli associati impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare da altri associati delegandoli per iscritto o notificando la delega alla segreteria. Ogni associato non potr\u00e0\u00a0 avere pi\u00f9 di una delega.<\/p>\n<p>Le delibere dell&#8217;Assemblea sono assunte con maggioranza semplice, salvo diversa disposizione dello Statuto.<\/p>\n<p>L&#8217;assemblea straordinaria degli associati \u00e8 convocata dal Consiglio Operativo ogni volta che lo ritenga opportuno ed \u00e8 competente: <\/p>\n<p>&#8220;\u00a2\ta deliberare sulle modifiche dello statuto che saranno approvate se assunte col voto favorevole di 3\/5 degli associati in prima convocazione o dei 3\/5 degli associati presenti, rappresentati o partecipanti all&#8217;assemblea in seconda convocazione;<\/p>\n<p>&#8220;\u00a2\tad approvare la Dichiarazione di Princ\u00e0\u00acpi ed eventuali altri documenti di valore statutario e ad apportarvi eventuali modifiche con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. <\/p>\n<p>&#8220;\u00a2\ta deliberare sullo scioglimento dell&#8217;Associazione e sulla destinazione del patrimonio associativo, che saranno approvati se assunti col voto favorevole di 3\/4 degli associati in prima convocazione o dei 3\/4 degli associati presenti, rappresentati opartecipanti all&#8217;assemblea in seconda convocazione, da tenersi almeno dieci giorni lavorativi dopo prima convocazione e da convocarsi con separato avviso; <\/p>\n<p><strong>Art. 12 &#8211; Il Consiglio Operativo<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;Associazione \u00e8 retta da un Consiglio Operativo composto da un numero dispari  compreso fra tre e undici membri. Tale numero viene stabilito dall&#8217;assemblea ordinaria degli associati.<\/p>\n<p>Possono essere eletti nel Consiglio Operativo associati individuali o persone che rappresentano soci sostenitori, ma queste ultime non potranno essere pi\u00f9 di un terzo dei componenti del Consiglio.<\/p>\n<p>Il Consiglio Operativo dura in carica tre anni e viene eletto dall&#8217;Assemblea in conformit\u00e0\u00a0 alle norme di questo Statuto.<\/p>\n<p>I membri del Consiglio Operativo sono rieleggibili.<\/p>\n<p>Decade dal Consiglio Operativo il componente che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell&#8217;Associazione o che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, a tre successive riunioni del Consiglio.<\/p>\n<p>Il Consiglio Operativo elegge fra i propri membri un presidente e fra gli associati un tesoriere.  Pu\u00f2, ove lo ritenga opportuno, eleggere fra i propri membri uno o due vice presidenti<\/p>\n<p>Il tesoriere (qualora eletto all&#8217;esterno del Consiglio) partecipa alle delibere del Consiglio per quanto compete a questioni relative alle finanze dell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Il presidente assume le funzioni di presidente dell&#8217;Associazione e dell&#8217;Assemblea degli associati.<\/p>\n<p>Il Consiglio Operativo si riunisce almeno sei volte all&#8217;anno su convocazione del presidente, di un vicepresidente o di almeno un terzo dei consiglieri.<\/p>\n<p>La carica di consigliere \u00e8 personale e non sono ammesse deleghe.<\/p>\n<p>Il Consiglio Operativo \u00e8 validamente costituito con la presenza della met\u00e0\u00a0<br \/>\npi\u00f9 uno dei consiglieri.<\/p>\n<p>Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti. In caso di parit\u00e0\u00a0 di voti prevale il voto del presidente.<\/p>\n<p>Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o pi\u00f9 consiglieri, il Consiglio Operativo verr\u00e0\u00a0 reintegrato con gli associati che seguono immediatamente in graduatoria nelle ultime elezioni.<\/p>\n<p>La sostituzione dei membri del Consiglio Operativo non potr\u00e0\u00a0 superare la met\u00e0\u00a0 meno uno del numero dei componenti il Consiglio. Nel caso di cessazione dalla carica di un ulteriore consigliere, si dovr\u00e0\u00a0 procedere a nuove elezioni.<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea ha la facolt\u00e0\u00a0, se lo ritiene opportuno, di procedere a elezioni supplementari sia per sostituire uno o pi\u00f9 consiglieri dimissionari, sia per aumentare il numero dei consiglieri entro i limiti stabiliti dallo statuto. [Questa non \u00e8 una modifica ma un inserimento nel corpo dello statuto di un&#8217;aggiunta g\u00e0\u00a0 deliberata dall&#8217;Assemblea] .<\/p>\n<p><strong>Art. 13 &#8211; Competenze e attribuzioni del Consiglio Operativo<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio Operativo ha la delega dall&#8217;Assemblea per la gestions dell&#8217;Associazione e ne attua gli scopi prefissi dall&#8217;art. 2 di questo statuto, dalla dichiarazione di Princ\u00e0\u00acpi e dalle delibere dell&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 istituire commissioni di lavoro su problemi che interessano l&#8217;Associazione, designandone i componenti.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 istituire deleghe o gruppi regionali e di incaricare persone o gruppi di lavoro di specifici settori di attivit\u00e0\u00a0<\/p>\n<p>Ha facolt\u00e0\u00a0 di nominare una o pi\u00f9 persone con funzioni organizzative o di segreteria le cui prestazioni possono essere retribuite e al quale il Consiglio pu\u00f2 delegare poteri relativi all&#8217;ordinaria amministrazione dell&#8217;Associazione. Ha facolt\u00e0\u00a0 di affidare a persone di sua scelta incarichi retribuiti per svolgere attivit\u00e0\u00a0 specifiche o per coadiuvare i consiglieri o altri associati incaricati di compiti associativi.<\/p>\n<p><strong>Art. 14 &#8211; Il Presidente<\/strong><\/p>\n<p>Il presidente del Consiglio Operativo \u00e8 rieleggibile.<\/p>\n<p>Assume la rappresentanza legale dell&#8217;Associazione, presiede il Consiglio Operativo, l&#8217;Assemblea, esegue e fa eseguire le delibere del Consiglio e dell&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p>E&#8217; sostituito, in caso di impedimento o assenza, da un vicepresidente o da un altro consigliere da lui incaricato o, in sua assenza, designato dal Conmsiglio Operativo.<\/p>\n<p><strong>Art. 15 &#8211; Comitato di Garanzia<\/strong><\/p>\n<p>Il Comitato di Garanzia \u00e8 formato da tre membri, eletti dall&#8217;Assemblea fra gli associati. Durano in carica per il tempo in cui dura il Consiglio Operativo e decadono in ogni caso di sua cessazione.<\/p>\n<p>Eleggono fra loro un presidente e deliberano a maggioranza. In caso di dimissioni o decadenza di un suo componente, il Comitato viene reintegrato con il primo non eletto.  Nel caso che vengano a mancare due membri, il Comitato si consideradecaduto e devono essere indette nuove elezioni. Come per il Consiglio Operativo, l&#8217;Assemblea ha la facolt\u00e0\u00a0, se lo ritiene opportuno, di procedere a elezioni supplementari per sostituire uno o due membri dimissionari o per altro motivo decaduti dall&#8217;appartenenza al Comitato di Garanzia.<\/p>\n<p>Il Comitato di Garanzia esprime il giudizio, quando richiesto da parte di almeno un associato, secondo quanto stabilito dagli art. 6 e 7.<\/p>\n<p>L&#8217;appartenenza al Comitato di Garanzia \u00e8 incompatibile con l&#8217;appartenenza al Consiglio Operativo.<\/p>\n<p><strong>Art. 16 &#8211; Partecipazione ad assemblee e riunioni<\/strong><\/p>\n<p>Le eventuali assemblee straordinarie per modifiche allo Statuto dovranno essere convocate in un luogo fisico; ma saranno considerati presenti anche quegli associati che, pur non essendo fisicamente presenti nel luogo, siano collegati con un sistema di teleconnessione oppure abbiano precedentemente e validamente espresso il loro voto per via telematica.<\/p>\n<p>Tutte le altre assemblee, come le riunioni del Consiglio Operativo, degli altri organi associativi e delle eventuali commissioni di lavoro, potranno svolgersi con uguale validit\u00e0\u00a0  in un luogo fisico, per via telematica o con una combinazione dei due metodi. <\/p>\n<p><strong><br \/>\nArt. 17 &#8211; Esercizio sociale<\/strong><\/p>\n<p>Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.<\/p>\n<p><strong>Art. 18 &#8211; Rinvio<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di libere associazioni.<\/p>\n<p>________________________________________________________________<\/p>\n<p>Nota all&#8217;art. 5<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea ha stabilito che le quote associative sono euro 25 per gli associati ordinari, 10 per gli &#8220;studenti&#8221;\u009d e 200 per i &#8220;soci sostenitori&#8221;\u009d. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Statuto dell&#8217;associazione ALCEI Art. 1 &#8211; Costituzione dell&#8217;Associazione E&#8217; costituita, ai sensi dell&#8217;art. 36 e segg. CC, l&#8217;Associazione ALCEI &#8220;\u201c Electronic Frontiers Italy &#8220;\u201c Associazione per la libert\u00e0\u00a0 nella comunicazione elettronica interattiva. L&#8217;Associazione ha sede legale in Milano e opera, attraverso i sistemi telematici, in Italia ed all&#8217;estero, indipendentemente dalla sede. Le attivit\u00e0\u00a0 operative dell&#8217;Associazione&hellip; <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.alcei.it\/?page_id=18\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\">Statuto<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":6,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"spay_email":"","footnotes":""},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/18"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/18\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/6"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.alcei.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}