Statuto

Statuto dell’associazione ALCEI

Art. 1 – Costituzione dell’Associazione

E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e segg. CC, l’Associazione ALCEI ““ Electronic Frontiers Italy ““ Associazione per la libertà  nella comunicazione elettronica interattiva. L’Associazione ha sede legale in Milano e opera, attraverso i sistemi telematici, in Italia ed all’estero, indipendentemente dalla sede. Le attività  operative dell’Associazione possono essere collocate, secondo opportunità  e convenienza pratica, in qualsiasi località , indipendentemente dalla sede legale.

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente soltanto in virtù di una deliberazione dell’Assemblea degli associati.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione non persegue fini di lucro ed è indipendente da partiti o movimenti politici come da ogni interesse economico o corporativo.

Si propone lo studio e la soluzione dei problemi comuni agli associati nonché la tutela della libertà  di opinione e di comunicazione e degli interessi degli utenti di servizi telematici ed in generale lo sviluppo ed il miglioramento della comunicazione in tutti i suoi aspetti e in particolare della telematica.

In particolare, si propone di svolgere le azioni ed intraprendere le iniziative più opportune per:

“¢ promuovere lo sviluppo umano e civile della telematica come strumento di informazione, arricchimento culturale e libero scambio di notizie ed opinioni;

“¢ tutelare gli interessi degli utilizzatori della comunicazione telematica ovvero di chiunque ne faccia uso personale o collettivo, per motivi culturali, di studio, di lavoro, di corrispondenza personale o per divertimento e passatempo; contribuire all’arricchimento di esperienza e conoscenza fra i propri soci e fra tutti gli utilizzatori di servizi telematici;

“¢ raccogliere e diffondere informazioni, dati e notizie finalizzate a una maggiore comprensione e familiarità  ““ sia riguardo all’opinione pubblica, sia presso gli organi di informazione ““ del mondo della telematica e della sua fondamentale importanza in ogni aspetto delle moderne società  civili; promuovere un uso corretto e civile degli strumenti telematici da parte dei suoi associati come di tutti gli utilizzatori; difendere in tutti i modi ““ anche con opportuni interventi presso le pubbliche autorità , enti, istituzioni, associazioni in Italia e all’estero ““ la libertà  di chiunque usi la comunicazione telematica per esprimere il proprio pensiero in ogni sua forma; denunciare e combattere le violazioni etiche e tecniche, i comportamenti che danneggiano il normale svolgimento delle attività  telematiche, nonché ogni azione o condizionamento da parte dell’autorità  pubblica o dei gestori di servizi che risulti repressiva, prevaricatoria o tale da limitare la libertà  ed i diritti degli utenti;

“¢ collaborare, anche su scala internazionale, con altre associazioni, organizzazioni o enti che perseguono fini analoghi.

La Dichiarazione di Princà¬pi ha valore vincolante quanto lo Statuto e ne definisce le linee interpretative.

Art. 3 – Appartenenza all’Associazione

Possono appartenere all’Associazione, in qualità  di soci ordinari, tutte le persone che, in possesso dei diritti civili, utilizzano servizi telematici o abbiano interesse ad approfondire la loro conoscenza di questo argomento; e non abbiano, secondo le valutazioni del Consiglio Operativo o dell’Assemblea, attività  od impegni che siano in contrasto on le finalità  dell’Associazione.

L’Associazione è italiana e ha sede in Italia, ma possono farne parte anche persone di diversa cittadinanza o residenti in altri paesi.

Potranno inoltre appartenere all’Associazione, nella qualità  di soci sostenitori, entità  collettive come organizzazioni senza fini di lucro, organismi didattici o altri centri culturali o di studio, o anche imprese private. Non è comunque finalità  dell’Associazione promuovere o difendere interessi commerciali di specifiche categorie d’impresa.

Le domande di iscrizionedevono essere approvate dal Consiglio Operativo o da una commissione da esso designata.

Art. 4 – Categorie di associati

Gli associati possono appartenere a quattro categorie:

A. Associati ordinari

Godono di tutti i diritti associativi e del diritto di essere eletti alle cariche associative. Pagano la normale quota associativa.

B. Associati “studenti”

Sono considerati “studenti” tutti coloro che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno di età  e coloro che non hanno ancora iniziato la loro vita di lavoro ““ o che, indipendentemente dall’età , hanno una bassa e irregolare fonte di reddito.

Gli associati “studenti” pagano una quota ridotta e hanno gli stessi diritti dei soci ordinari fuorché quello di essere eletti alle cariche associative.

Il Consiglio Operativo può accettare l’iscrizione a quota ridotta (pari a quella degli associati “studenti”) di persone che per qualsiasi motivo ritengono troppo oneroso il pagamento della quota ordinaria.

C. Soci sostenitori, come definiti nell’art. 3

Ciascun socio sostenitore avrà  la facoltà  di designare una persona che lo rappresenti nelle assemblee e nella altre attività  associative.

I delegati dei soci sostenitori, se non sono iscritti a titolo personale all’Associazione, non possono essere eletti alle cariche associative se non nel Consiglio Operativo nei limiti indicati all’art. 13.

D. Soci onorari

L’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Operativo, può nominare soci onorari persone che abbiano dato un particolare contributo allo sviluppo ed alla comprensione della telematica o alla difesa della libertà  di comunicazione.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 5 – Quote e patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai conferimenti volontari ed eventuali altri cespiti.

L’Associazione può accettare contributi volontari da parte di privati (singoli, imprese, associazioni, enti, organizzazioni, ecc.) ma rifiuta ogni tipo di sovvenzione proveniente da enti governativi italiani o stranieri (salvo esplicita e specifica delibera dell’Assemblea). In nessun caso i contributi da parte di imprese o altri enti potranno condizionare il comportamento dell’Associazione.

Le quote associative vengono stabilite dall’Assemblea degli associati e rimangono invariate se non ulteriormente modificate dall’Assemblea.

Se l’Assemblea modifica l’entità  delle quote, la decisione ha effetto a partire dal 1 Gennaio dell’anno successivo alla modifica. Il pagamento della quota associativa è riferito all’anno solare di versamento. E’ dovuto la prima volta al momento dell’iscrizione e successivamente al 31 gennaio di ciascun anno. Se l’iscrizione di un nuovo socio avviene nell’ultimo trimestre dell’anno, il pagamento della quota vale per l’anno successivo.

Gli associati non in regola con le quote non hanno diritto di voto, non possono essere eletti a cariche associative e non possono partecipare alle assemblee.

Art. 6 – Criteri di comportamento

Gli associati seguono i criteri di questo statuto, della dichiarazione di princà¬pi, del codice di comportamento e dei valori della convivenza civile.

E’ comunque chiaro che, come stabilito dall’art. 8, l’associazione rispetta totalmente la libertà  individuale in tutte le sue forme e non può esprimere valutazioni sul comportamento personale degli associati e sulle loro scelte di vita, anche nel caso che queste escano dagli abituali schemi delle convenzioni sociali.

Art. 7 – Valutazioni di comportamento

Nel caso in cui ad un associato siano addebitati fatti non conformi al corretto comportamento la questione può essere sottoposta, su richiesta di un altro associato, al Comitato di Garanzia.

Qualora, dopo gli opportuni approfondimenti (nell’ambito dei quali deve essere garantito il diritto dell’associato sottoposto a critica di far valere le sue argomentazioni) il comitato di Garanzia ritenga giustificate le mozioni esposte nei confronti di un associato per violazioni dello spirito o della forma delle norme di comportamento indicate nel presente statuto e dei criteri ispiratori della dichiarazione di Princà¬pi, il Consiglio Operativo può disporre provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità  del fatto, che possono consistere in:

“¢ monito personale, il cui contenuto viene comunicato solo all’interessato;

“¢ monito pubblico, di cui vengono informati tutti gli associati;

“¢ sospensione dalle attività  dell’associazione (qualora la sospensione comminata sia superiore a tre mesi l’Assemblea dev’essere chiamata a ratificare tale decisione).

Qualora il Consiglio Operativo ritenga che la natura dei fatti addebitati sia di particolare gravità  può proporre all’Assemblea l’esclusione dall’Associazione. Nel periodo fra la proposta di esclusione da parte del Consiglio Operativo e la decisione dell’Assemblea, l’associato è sospeso.

Art. 8 – Materie di non competenza

Non è competenza del Comitato di Garanzia, e in generale dell’Associazione, intervenire nel caso che tra gli associati ci siano vertenze o dissensi di natura diversa da quelle riguardanti le finalità  e iprincà¬pi ispiratori dell’Associazione , come per esempio contrasti di interessi commerciali o vertenze in materia di lavoro.

E’ comunque escluso ogni intervento dell’Associazione, o di suoi organi, sulla vita privata di un associato, nonché sulle sue opinioni e convinzioni etiche, morali, politiche, religiose o qualsiasi altro campo che esula dai fini dell’Associazione.

Art. 9 – Cessazione di appartenenza all’Associazione

Cessano di far parte dell’Associazione gli associati che ne recedano volontariamente o nei confronti dei quali sia stato votato un provvedimento di esclusione.

L’esclusione, oltre che nei modi e nei termini di cui all’art. 7, può essere pronunciata dal Consiglio Operativo in qualsiasi momento, a partire dal 1° febbraio dell’anno di riferimento, in caso di mancato pagamento della quota associativa Comunque l’appartenenza all’associazione si considera automaticamente conclusa entro il termine massimo della fine dell’anno cui la quota si riferisce. Il Consiglio Operativo ha facoltà  di mantenere il dialogo e la collabrazione anche con chi non è più iscritto, ma chi non è in regola con la quota non ha diritto di voto nelle assemblee.

L’esclusione può inoltre essere pronunciata in caso di condanna penale definitiva. Nel caso che una condanna sia, per fondati motivi, ritenuta ingiusta, l’Associazione può tenere il condannato fra i suoi associati ed eventualmente appoggiarne la difesa. Tale decisione deve essere confermata da una delibera dell’Assemblea.

Il Consiglio Operativo può decidere di mantenere fra i suoi associati la persona che si trovasse in tale condizione, in attesa della delibera dell’Assemblea, per un periodo massimo di sei mesi.

Le pronunce di esclusione di un associato, deliberate dal Consiglio Operativo, devono essere ratificate dall’Assemblea. Nel periodo necessario per l’adozione della delibera assembleare l’associato rimane sospeso. Tale periodo non può superare i sei mesi.

Art. 10 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

1. Assemblea degli associati;

2. Consiglio Operativo;

3. Presidente;

4. Comitato di Garanzia;

Art. 11 – L’Assemblea

L’Assemblea ordinaria degli associati è convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ““ e ogni tre anni per la nomina del Consiglio Operativo e del Comitato di Garanzia.

L’Assemblea è convocata dal presidente o, in sua assenza o indisponibilità , da un altro membro del Consliglio Operativo.

L’Assemblea ordinaria viene convocata per messaggio telematico e per invio postale (lettera semplice) almeno otto giorni prima della riunione.

Delibera sull’operato del Consiglio Operativo, sui bilanci annuali consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Operativo, su relazione del tesoriere e-o del persidente.

Oltre all’Assemblea ordinaria, può essere in qualsiasi momento convocata un’Assemblea degli associati per decisione del Consiglio Operativo o per richiesta scritta di almeno un quinto degli associati, che dovranno indicare con almeno otto giorni di anticipo il motivo della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Consiglio Operativo potrà  consultare l’Assemblea degli associati anche senza preavviso; ma se alla convocazione non parteciperà  almeno la metà  più uno degli associati la delibera dovrà  essere sottoposta a verifica con una regolare convocazione data con almeno otto giorni di anticipo.

L’Assemblea decide su tutte le questioni poste all’ordine del giorno dal Consiglio Operativo o da almeno un quinto degli associati.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti o regolarmente rappresentati almeno la metà  più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare da altri associati delegandoli per iscritto o notificando la delega alla segreteria. Ogni associato non potrà  avere più di una delega.

Le delibere dell’Assemblea sono assunte con maggioranza semplice, salvo diversa disposizione dello Statuto.

L’assemblea straordinaria degli associati è convocata dal Consiglio Operativo ogni volta che lo ritenga opportuno ed è competente:

“¢ a deliberare sulle modifiche dello statuto che saranno approvate se assunte col voto favorevole di 3/5 degli associati in prima convocazione o dei 3/5 degli associati presenti, rappresentati o partecipanti all’assemblea in seconda convocazione;

“¢ ad approvare la Dichiarazione di Princà¬pi ed eventuali altri documenti di valore statutario e ad apportarvi eventuali modifiche con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

“¢ a deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del patrimonio associativo, che saranno approvati se assunti col voto favorevole di 3/4 degli associati in prima convocazione o dei 3/4 degli associati presenti, rappresentati opartecipanti all’assemblea in seconda convocazione, da tenersi almeno dieci giorni lavorativi dopo prima convocazione e da convocarsi con separato avviso;

Art. 12 – Il Consiglio Operativo

L’Associazione è retta da un Consiglio Operativo composto da un numero dispari compreso fra tre e undici membri. Tale numero viene stabilito dall’assemblea ordinaria degli associati.

Possono essere eletti nel Consiglio Operativo associati individuali o persone che rappresentano soci sostenitori, ma queste ultime non potranno essere più di un terzo dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Operativo dura in carica tre anni e viene eletto dall’Assemblea in conformità  alle norme di questo Statuto.

I membri del Consiglio Operativo sono rieleggibili.

Decade dal Consiglio Operativo il componente che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione o che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, a tre successive riunioni del Consiglio.

Il Consiglio Operativo elegge fra i propri membri un presidente e fra gli associati un tesoriere. Può, ove lo ritenga opportuno, eleggere fra i propri membri uno o due vice presidenti

Il tesoriere (qualora eletto all’esterno del Consiglio) partecipa alle delibere del Consiglio per quanto compete a questioni relative alle finanze dell’Associazione.

Il presidente assume le funzioni di presidente dell’Associazione e dell’Assemblea degli associati.

Il Consiglio Operativo si riunisce almeno sei volte all’anno su convocazione del presidente, di un vicepresidente o di almeno un terzo dei consiglieri.

La carica di consigliere è personale e non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Operativo è validamente costituito con la presenza della metà 
più uno dei consiglieri.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità  di voti prevale il voto del presidente.

Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, il Consiglio Operativo verrà  reintegrato con gli associati che seguono immediatamente in graduatoria nelle ultime elezioni.

La sostituzione dei membri del Consiglio Operativo non potrà  superare la metà  meno uno del numero dei componenti il Consiglio. Nel caso di cessazione dalla carica di un ulteriore consigliere, si dovrà  procedere a nuove elezioni.

L’Assemblea ha la facoltà , se lo ritiene opportuno, di procedere a elezioni supplementari sia per sostituire uno o più consiglieri dimissionari, sia per aumentare il numero dei consiglieri entro i limiti stabiliti dallo statuto. [Questa non è una modifica ma un inserimento nel corpo dello statuto di un’aggiunta gà  deliberata dall’Assemblea] .

Art. 13 – Competenze e attribuzioni del Consiglio Operativo

Il Consiglio Operativo ha la delega dall’Assemblea per la gestions dell’Associazione e ne attua gli scopi prefissi dall’art. 2 di questo statuto, dalla dichiarazione di Princà¬pi e dalle delibere dell’Assemblea.

Può istituire commissioni di lavoro su problemi che interessano l’Associazione, designandone i componenti.

Può istituire deleghe o gruppi regionali e di incaricare persone o gruppi di lavoro di specifici settori di attività 

Ha facoltà  di nominare una o più persone con funzioni organizzative o di segreteria le cui prestazioni possono essere retribuite e al quale il Consiglio può delegare poteri relativi all’ordinaria amministrazione dell’Associazione. Ha facoltà  di affidare a persone di sua scelta incarichi retribuiti per svolgere attività  specifiche o per coadiuvare i consiglieri o altri associati incaricati di compiti associativi.

Art. 14 – Il Presidente

Il presidente del Consiglio Operativo è rieleggibile.

Assume la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Operativo, l’Assemblea, esegue e fa eseguire le delibere del Consiglio e dell’Assemblea.

E’ sostituito, in caso di impedimento o assenza, da un vicepresidente o da un altro consigliere da lui incaricato o, in sua assenza, designato dal Conmsiglio Operativo.

Art. 15 – Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è formato da tre membri, eletti dall’Assemblea fra gli associati. Durano in carica per il tempo in cui dura il Consiglio Operativo e decadono in ogni caso di sua cessazione.

Eleggono fra loro un presidente e deliberano a maggioranza. In caso di dimissioni o decadenza di un suo componente, il Comitato viene reintegrato con il primo non eletto. Nel caso che vengano a mancare due membri, il Comitato si consideradecaduto e devono essere indette nuove elezioni. Come per il Consiglio Operativo, l’Assemblea ha la facoltà , se lo ritiene opportuno, di procedere a elezioni supplementari per sostituire uno o due membri dimissionari o per altro motivo decaduti dall’appartenenza al Comitato di Garanzia.

Il Comitato di Garanzia esprime il giudizio, quando richiesto da parte di almeno un associato, secondo quanto stabilito dagli art. 6 e 7.

L’appartenenza al Comitato di Garanzia è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Operativo.

Art. 16 – Partecipazione ad assemblee e riunioni

Le eventuali assemblee straordinarie per modifiche allo Statuto dovranno essere convocate in un luogo fisico; ma saranno considerati presenti anche quegli associati che, pur non essendo fisicamente presenti nel luogo, siano collegati con un sistema di teleconnessione oppure abbiano precedentemente e validamente espresso il loro voto per via telematica.

Tutte le altre assemblee, come le riunioni del Consiglio Operativo, degli altri organi associativi e delle eventuali commissioni di lavoro, potranno svolgersi con uguale validità  in un luogo fisico, per via telematica o con una combinazione dei due metodi.


Art. 17 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di libere associazioni.

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Nota all’art. 5

L’Assemblea ha stabilito che le quote associative sono euro 25 per gli associati ordinari, 10 per gli “studenti” e 200 per i “soci sostenitori”.